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Sentenza

Sentenza del 10/01/2024 n. 1008 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'imposta di registro derivante da un lodo arbitrale del 2001. La questione centrale è la decorrenza e l'interruzione del termine di prescrizione decennale per la riscossione: la ricorrente deduce che la prescrizione era già maturata (decorrente dalla notifica dell'avviso di liquidazione del 15.10.2003) prima degli effetti della L. n.147/2013, e che la norma di sospensione dei termini di prescrizione (art.1, comma 623 L.147/2013) non poteva rinvigorire un credito già estinto. Inoltre si censura la mancata osservanza dell'orientamento della Corte di cassazione indicato nell'ordinanza di rinvio circa l'interruzione della prescrizione e la natura non recettizia dell'iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il termine prescrizionale decennale fosse già maturato in ragione della notifica dell'avviso di liquidazione del 15.10.2003 e che l'iscrizione a ruolo (17.10.2013) sia un atto interno dell'amministrazione che non interrompe la prescrizione. La sospensione prevista dall'art.1 comma 623 della L.147/2013 non poteva applicarsi perché la pretesa era già estinta alla data di entrata in vigore della legge. Conseguentemente la sentenza impugnata della CTR è cassata e, decidendo nel merito, la Corte accoglie l'originario ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese (liquidate in Euro 5.000,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 78, d.P.R. n.131/1986

    Prevede il termine decennale per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata; la Corte ha ritenuto applicabile il termine decennale alla pretesa derivante dall'avviso di liquidazione.

  • art. 2943 c.c.

    La prescrizione è interrotta solo da un atto recettizio che costituisca in mora il debitore; l'iscrizione a ruolo è atto interno dell'amministrazione e quindi non efficace ad interrompere la prescrizione.

  • artt. 2934, 2935, 2941, 2942 c.c.

    Richiamate come disposizioni generali sulla prescrizione e sui modi di estinzione del credito; il decisivo principio operativo è quello dell'interruzione recettizia sancito dall'art.2943 c.c.

  • art. 1, comma 623, L. n.147/2013

    "Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 giugno 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione"

    Prevede sospensione dei termini di prescrizione per i carichi affidati entro il 31/10/2013; la Corte ha interpretato che la disposizione si applica solo alle "somme dovute" ancora esistenti alla data di entrata in vigore della norma e non può essere utilizzata per ravvivare crediti già estinti per prescrizione.

  • art. 1, comma 618, L. n.147/2013

    Definisce i carichi interessati dalla sospensione e dalla definizione agevolata (carichi affidati fino al 31/10/2013); la norma presuppone che il credito sia ancora vigente.

  • DPR n.602/1973, artt. 20 e 30

    Riferimenti agli interessi esclusi dalla definizione agevolata richiamata dalla legge di stabilità; non incidono sul principio di decorrenza/interruzione della prescrizione trattato dalla Corte.

  • art. 384 c.p.c. (comma 2)

    Norma processuale citata dalla ricorrente per la conformità del giudice di rinvio al principio statuito dalla Cassazione; il motivo relativo è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 360 c.p.c. (primo comma, nn. 3 e 5)

    Norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare i vizi dedotti dall'impugnante.

Massime di principio

  • La prescrizione decennale per la riscossione di imposte definitivamente accertate decorre dalla notifica dell'atto di liquidazione e, se non interrotta da atto recettizio successivo, estingue il credito.
  • L'iscrizione a ruolo è un atto interno dell'amministrazione e, di per sé, non interrompe la prescrizione ai sensi dell'art.2943 c.c.; l'interruzione efficace richiede un atto recettizio che costituisca in mora (es. notifica della cartella o altro atto notificato).
  • Una legge che sospende i termini di prescrizione (es. L.147/2013, comma 623) opera solo sui crediti ancora esistenti e non può riaprire o prorogare un termine già decorso e già estinto: la sospensione non ha effetto retroattivo su diritti già prescritti.
  • In presenza di una notifica di avviso di liquidazione non impugnata, il contribuyente deve verificare tempestivamente le scadenze prescrizionali; la tempestiva impugnazione o la prova di notifiche successive è cruciale per salvaguardare il diritto.
  • Nei procedimenti di riscossione, per contestare la validità della cartella è rilevante verificare le date di notifica dell'avviso, di iscrizione a ruolo e di notifica della cartella: la sequenza temporale determina la sussistenza o l'estinzione del credito per prescrizione.
  • Se si ritiene che la prescrizione sia maturata, il contribuente può chiedere la declaratoria di estinzione del credito e la cassazione dell'atto di riscossione; in tal caso è possibile ottenere la condanna della pubblica amministrazione alle spese processuali.

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