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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22252/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte processuale)

La controversia

Un soggetto ha proposto opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 contro il decreto con cui il Tribunale aveva liquidato a favore di un consulente tecnico d'ufficio la somma di euro 43.300,00 per l'attività svolta in un precedente giudizio civile. All'udienza fissata per la comparizione nessuna delle parti è comparsa e il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione, con archiviazione del procedimento. Nel ricorso per cassazione, l'opponente ha dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 181, 307 e 309 c.p.c., sostenendo che anche nell'opposizione a decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice si applicherebbe l'art. 181 c.p.c., con conseguente necessità, in caso di mancata comparizione delle parti, di rinvio dell'udienza con avviso alle parti e non di immediata definizione in rito. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio un diverso profilo decisivo: l'opposizione era stata proposta solo contro il consulente tecnico d'ufficio, senza evocare anche tutte le parti del giudizio nel quale la consulenza era stata espletata, nonostante queste fossero litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla liquidazione, perché potenzialmente incise dalla ripartizione del compenso e dalla successiva regolazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il rilievo officioso sulla violazione del contraddittorio e ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Velletri per violazione dell'art. 102 c.p.c., rilevando che il giudizio di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 si era svolto senza integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti del processo in cui era stata resa la consulenza. Ha quindi disposto il rinvio della causa al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Non ha dunque esaminato nel merito la censura relativa all'applicabilità degli artt. 181, 307 e 309 c.p.c., perché la nullità per litisconsorzio necessario ha assorbito la decisione.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. 115/2002

    disciplina l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice; il giudizio deve svolgersi nel contraddittorio anche delle parti del processo in cui la consulenza è stata espletata.

  • art. 181 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che, in caso di mancata comparizione, il giudice dovesse rinviare l'udienza e non dichiarare subito l'improcedibilità; la Corte non si pronuncia sul punto perché assorbito dalla nullità per contraddittorio non integro.

  • art. 307 c.p.c.

    norma invocata a sostegno della censura processuale sull'improcedibilità; non è oggetto di autonoma decisione nel merito.

  • art. 309 c.p.c.

    norma invocata a sostegno della tesi secondo cui la mancata comparizione non avrebbe consentito l'immediata declaratoria in rito; la questione resta assorbita.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    viene richiamato quale vizio processuale dedotto in cassazione per violazione delle norme sul contraddittorio e sul corretto svolgimento del procedimento.

  • art. 102 c.p.c.

    la mancata partecipazione di tutte le parti del giudizio originario al procedimento di opposizione comporta nullità della decisione per violazione del litisconsorzio necessario, rilevabile d'ufficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio devono essere chiamate in causa non solo il consulente, ma anche tutte le parti del processo in cui la consulenza è stata svolta, perché esse hanno interesse alla corretta regolazione del compenso e possono risultare incise dalla relativa statuizione.
  • L'omessa notificazione del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ad una o più delle parti necessarie determina la nullità della decisione per violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario.
  • La nullità derivante da contraddittorio non integro può essere rilevata d'ufficio in cassazione quando il giudice di merito non abbia nemmeno implicitamente verificato la regolarità del rapporto processuale.
  • Quando la decisione è viziata da violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio, la Corte di cassazione annulla il provvedimento e rinvia al giudice di merito in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio e la regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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