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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2985/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che confermava la sentenza di primo grado, deducendo violazione di legge (art. 606 co.1, lett. e) c.p.p.) e omissione di pronuncia su alcuni motivi. Hanno contestato l'esistenza del reato di furto con strappo (art. 624-bis c.p.), sostenendo che la condotta fosse al più furto con destrezza: l'unico elemento di "violenza" indicato dalla persona offesa Solio sarebbe stato un percepito "pizzicore", mentre nulla sarebbe stato detto sul secondo episodio (Brusasco). Hanno poi obiettato che i cinturini recisi degli orologi avrebbero potuto rompersi in un momento successivo o per altri motivi (controllo del seriale), contestando infine l'eccessività della pena, l'erroneo apprezzamento ex art. 69 c.p. e la rilevanza della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che hanno considerato insieme le decisioni di primo e secondo grado come un corpo unico, adottando criteri di valutazione coerenti. Ha confermato che la violenza tipica dello "strappo" può essere desunta anche da elementi come i cinturini recisi e dalla dinamica descritta dalle persone offese; le ricostruzioni alternative proposte dalla difesa sono considerate mera speculazione non supportata da elementi logici o fattuali e quindi inammissibili in sede di legittimità. Sono state ritenute correttamente applicate le aggravanti (destrezza e strappo) e congruo il trattamento sanzionatorio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen. (furto con strappo)

    La Corte ha ritenuto che lo "strappo" integri un atto con un qualche grado di violenza, anche se esercitato sulla cosa e non direttamente sulla persona; la violenza può essere desunta dagli elementi materiali (es. cinturini recisi) e dalla dinamica rapida dell'impossessamento

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    Distinto dal furto con strappo: questo richiede violenza sul bene, mentre il furto semplice può integrare l'aggravante della destrezza quando c'è rapidità nell'azione

  • art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. (motivi di cassazione)

    La Corte ricorda che il ricorso in Cassazione deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; motivi generici o ricostruzioni alternative prive di supporto fattuale non superano il filtro di ammissibilità

  • art. 69 cod. pen. (circostanze attenuanti)

    La valutazione delle attenuanti e della recidiva è rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in Cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti; qui la Corte ha ritenuto congrua la mancata concessione delle attenuanti e la valutazione della recidiva

  • art. 81 c.p. (concetto di continuazione e aumenti)

    La Corte ha condiviso il calcolo sanzionatorio del Tribunale, incluso l'aumento per continuazione, ritenendolo non eccessivo

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rifa' il giudizio di merito: non ammette ricostruzioni alternative dei fatti se non sorrette da elementi probatori o da un vizio logico-giuridico nella motivazione dei giudici di merito
  • Per distinguere furto con destrezza e furto con strappo si valutano la rapidità dell'azione (destrezza) e la presenza di un grado di violenza finalizzato allo spossessamento (strappo), la quale può essere provata anche da elementi materiali collegati al fatto
  • Elementi come danni all'oggetto sottratto (es. cinturini recisi) e la congruenza delle dichiarazioni delle persone offese possono legittimare la qualificazione come furto con strappo
  • I motivi in Cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; censure generiche o aspecifiche sono inadmissibili
  • La valutazione di circostanze attenuanti, recidiva e determinazione della pena è sostanzialmente rimessa al giudice di merito e sarà annullabile in Cassazione solo per vizio di motivazione o travisamento macroscopico delle prove

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