Cassazione Penale, Sentenza n. 2985/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino che confermava la sentenza di primo grado, deducendo violazione di legge (art. 606 co.1, lett. e) c.p.p.) e omissione di pronuncia su alcuni motivi. Hanno contestato l'esistenza del reato di furto con strappo (art. 624-bis c.p.), sostenendo che la condotta fosse al più furto con destrezza: l'unico elemento di "violenza" indicato dalla persona offesa Solio sarebbe stato un percepito "pizzicore", mentre nulla sarebbe stato detto sul secondo episodio (Brusasco). Hanno poi obiettato che i cinturini recisi degli orologi avrebbero potuto rompersi in un momento successivo o per altri motivi (controllo del seriale), contestando infine l'eccessività della pena, l'erroneo apprezzamento ex art. 69 c.p. e la rilevanza della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, che hanno considerato insieme le decisioni di primo e secondo grado come un corpo unico, adottando criteri di valutazione coerenti. Ha confermato che la violenza tipica dello "strappo" può essere desunta anche da elementi come i cinturini recisi e dalla dinamica descritta dalle persone offese; le ricostruzioni alternative proposte dalla difesa sono considerate mera speculazione non supportata da elementi logici o fattuali e quindi inammissibili in sede di legittimità. Sono state ritenute correttamente applicate le aggravanti (destrezza e strappo) e congruo il trattamento sanzionatorio. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen. (furto con strappo)
La Corte ha ritenuto che lo "strappo" integri un atto con un qualche grado di violenza, anche se esercitato sulla cosa e non direttamente sulla persona; la violenza può essere desunta dagli elementi materiali (es. cinturini recisi) e dalla dinamica rapida dell'impossessamento
art. 624 cod. pen. (furto)
Distinto dal furto con strappo: questo richiede violenza sul bene, mentre il furto semplice può integrare l'aggravante della destrezza quando c'è rapidità nell'azione
art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. (motivi di cassazione)
La Corte ricorda che il ricorso in Cassazione deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; motivi generici o ricostruzioni alternative prive di supporto fattuale non superano il filtro di ammissibilità
art. 69 cod. pen. (circostanze attenuanti)
La valutazione delle attenuanti e della recidiva è rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in Cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti; qui la Corte ha ritenuto congrua la mancata concessione delle attenuanti e la valutazione della recidiva
art. 81 c.p. (concetto di continuazione e aumenti)
La Corte ha condiviso il calcolo sanzionatorio del Tribunale, incluso l'aumento per continuazione, ritenendolo non eccessivo
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rifa' il giudizio di merito: non ammette ricostruzioni alternative dei fatti se non sorrette da elementi probatori o da un vizio logico-giuridico nella motivazione dei giudici di merito
- Per distinguere furto con destrezza e furto con strappo si valutano la rapidità dell'azione (destrezza) e la presenza di un grado di violenza finalizzato allo spossessamento (strappo), la quale può essere provata anche da elementi materiali collegati al fatto
- Elementi come danni all'oggetto sottratto (es. cinturini recisi) e la congruenza delle dichiarazioni delle persone offese possono legittimare la qualificazione come furto con strappo
- I motivi in Cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; censure generiche o aspecifiche sono inadmissibili
- La valutazione di circostanze attenuanti, recidiva e determinazione della pena è sostanzialmente rimessa al giudice di merito e sarà annullabile in Cassazione solo per vizio di motivazione o travisamento macroscopico delle prove
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2968/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2969/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2970/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2974/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2977/2025 del 27/01/2025
- Sentenza penale · 27 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2978/2025 del 27/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →