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Sentenza

Sentenza n. 833/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo n. 5204/2024, depositata e resa pubblica il 17.12.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 14716/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 07.05.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 16.07.2025.

Giustizia amministrativa202501719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Ministero ad accreditare complessivamente € 1.500 sulla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, notificata all'amministrazione e non eseguita dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il titolo giudiziale imponeva al Ministero di mettere a disposizione del ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi € 1.500. È stata inoltre richiesta l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'ottemperanza, considerato il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio successivo alla notificazione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, disponendo che l'intervento sostitutivo avvenga su istanza dell'interessato entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario deve operare quale ausiliario obbligatorio del giudice, senza compenso aggiuntivo, e depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Il TAR ha inoltre applicato, a carico del Ministero e a favore del ricorrente, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 552,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e applicare la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio dalla notificazione del titolo giudiziale costituisce, nel caso esaminato, presupposto per l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle contemplate dalla legge Pinto.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora a carico dell'amministrazione inadempiente; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la regolazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato quale criterio per porre le spese processuali a carico dell'amministrazione soccombente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un titolo giudiziale non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta con poteri sostitutivi esercitabili su istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria derivante da una condanna giudiziale; nel caso esaminato può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
  • L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Quando il commissario ad acta è un dirigente dell'amministrazione già obbligata all'esecuzione, l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a un compenso aggiuntivo; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàResponsabilità precontrattuale

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