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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01454/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 25 gennaio 2024, che aveva confermato la condanna per detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione di legge con riferimento all'affermazione di penale responsabilità; dall'altro, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico, perché privo di un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e il secondo motivo non scrutinabile in sede di legittimità, poiché la Corte territoriale aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale sul diniego delle attenuanti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Individua la fattispecie di condanna oggetto del giudizio; la sentenza impugnata riguardava il reato di spaccio/detenzione di stupefacenti di lieve entità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono tema devoluto nel ricorso; la Corte ribadisce che il diniego, se adeguatamente e logicamente motivato dal giudice di merito, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a prospettare violazioni di legge senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non consente una nuova valutazione di merito quando il giudice di appello abbia reso una motivazione logica, coerente e puntuale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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