Sentenza del 18/05/2016 n. 10212 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro. Secondo l'Ufficio, la vendita di un complesso immobiliare destinato ad albergo e ristorante, seguita pochi mesi dopo dalla cessione di un ramo d'azienda relativo alle attività alberghiere e di somministrazione, costituiva un collegamento negoziale finalizzato a realizzare sostanzialmente un'unica cessione d'azienda. La CTR aveva invece ritenuto necessario dimostrare un intento evasivo o elusivo e aveva attribuito rilievo alla volontà contrattuale delle parti di non trasferire un'azienda unitaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, dichiarato assorbito il secondo motivo, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà verificare l'eventuale collegamento tra i contratti, gli effetti oggettivamente prodotti e la corretta tassazione. Non è stata quindi accertata in via definitiva la debenza dell'imposta come cessione d'azienda, ma è stato stabilito che la CTR dovrà riesaminare la questione applicando i principi indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
Ai fini della determinazione dell'imposta di registro, l'atto deve essere qualificato in base alla sua intrinseca natura e agli effetti giuridici prodotti.
La norma impone di considerare gli effetti oggettivamente raggiunti dal singolo atto o dal collegamento tra più negozi. Non è necessario dimostrare un intento evasivo, elusivo o fraudolento, né che le parti abbiano simulato il negozio: anche contratti realmente voluti possono essere riqualificati unitariamente se producono oggettivamente gli effetti di una cessione d'azienda.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21
È stato richiamato dall'Ufficio tra le norme rilevanti, ma la decisione si fonda principalmente sull'art. 20 e sulla valutazione del collegamento negoziale.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40
È stato richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dell'imposta di registro, senza costituire il fulcro specifico della motivazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 2, comma 3, lett. b)
È stato richiamato dall'Ufficio nel quadro normativo della controversia, ma la Cassazione ha deciso principalmente sulla corretta applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-bis
La Corte distingue l'abuso del diritto dalla riqualificazione prevista dall'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986: l'abuso richiede, tra l'altro, l'assenza di sostanza economica o di valide ragioni extrafiscali, mentre l'art. 20 si concentra sugli effetti oggettivi dell'atto o del collegamento negoziale.
Codice civile, art. 2555
È stato richiamato in relazione alla nozione di azienda, intesa come complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. La verifica concreta deve stabilire se i contratti abbiano trasferito, nel loro insieme, un complesso funzionale all'esercizio dell'attività.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, più contratti stipulati tra le stesse parti e in stretta connessione temporale o funzionale possono essere valutati unitariamente quando producono l'effetto sostanziale di trasferire un'azienda o un complesso organizzato di beni.
- La riqualificazione ex art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 non richiede la prova di un piano evasivo, di un intento elusivo o di una simulazione: rilevano principalmente la struttura complessiva dell'operazione e gli effetti oggettivamente prodotti.
- La reale volontà delle parti e la denominazione utilizzata nei contratti non sono decisive se il collegamento negoziale realizza concretamente un risultato economico-giuridico diverso o più ampio rispetto a quello apparente dei singoli atti.
- La presenza di ragioni economiche o commerciali non impedisce automaticamente la riqualificazione ai fini dell'imposta di registro; tali ragioni possono essere rilevanti in altri ambiti, come l'abuso del diritto, ma non costituiscono necessariamente un requisito dell'art. 20.
- In caso di operazioni composte da cessione di immobili strumentali e successiva cessione di attività o rami d'azienda, occorre verificare caso per caso se i beni e le attività trasferiti costituiscano, nel loro insieme, un complesso organizzato idoneo all'esercizio dell'impresa.
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