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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11797/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società poi fallita, di due avvisi di accertamento emessi per IVA, IRES e IRAP relativi agli anni d'imposta 2010 e 2011. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti non documentati e costi riferiti a operazioni considerate oggettivamente inesistenti o comunque non deducibili, in particolare per rapporti commerciali con una ditta individuale e con una società estera. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo: per una serie di acquisti di rottami, che la merce fosse effettivamente entrata nella disponibilità della contribuente e poi rivenduta, così da qualificare le fatture al più come soggettivamente inesistenti e i costi come deducibili; per gli acquisti dall'altra controparte, che il p.v.c. contestasse solo l'origine comunitaria dei rottami e non l'effettività o l'inerenza dei costi; inoltre aveva ritenuto superata la questione IVA per il reverse charge e non determinabili d'ufficio le sanzioni. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme su onere della prova e sulle regole di deducibilità/IVA, sostenendo che la CTR avesse indebitamente attribuito valore probatorio a un prospetto Excel extracontabile e avesse erroneamente spostato sull'Ufficio l'onere di provare la indeducibilità; (2) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993, per avere la CTR ammesso la deduzione di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti senza verificare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinatezza; (3) violazione delle norme processuali tributarie e dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di decidere nel merito sull'ammontare dell'imposta e delle sanzioni, limitandosi di fatto ad annullare l'atto.

La decisione

La Corte ha accolto tutti e tre i motivi del ricorso. Ha affermato che, in presenza di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere di provare la fittizietà grava sull'Amministrazione, ma il contribuente deve fornire una prova rigorosa del contrario, che non può essere soddisfatta con la sola esibizione di documenti contabili o extracontabili, e in particolare non mediante un prospetto Excel predisposto unilateralmente dalla parte. Ha inoltre ribadito che la disciplina della deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti non esime comunque dal rispetto dei requisiti generali del TUIR, sicché il giudice di merito deve verificare effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Infine, ha ricordato che il processo tributario è un giudizio di impugnazione-merito: se l'atto è ritenuto invalido per ragioni sostanziali, il giudice non può limitarsi all'annullamento ma deve rideterminare la pretesa tributaria e le sanzioni entro i limiti del devolutum. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di censura per violazione e falsa applicazione di legge invocato per tutti i motivi di ricorso.

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    I costi sono deducibili solo se rispondono ai requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità; tali requisiti devono essere comunque verificati anche nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993

    La deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti è ammessa nei limiti indicati dalla norma, ma resta subordinata ai requisiti del TUIR.

  • art. 8 d.l. n. 16 del 2012

    Ha introdotto la disciplina favorevole richiamata dalla Corte per la deduzione dei costi in operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente in tema di operazioni fatturate contestate.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per la prova presuntiva e per la valutazione inferenziale degli elementi indiziari.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla valutazione delle prove e al loro corretto apprezzamento da parte del giudice di merito.

  • artt. 19, 21 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamati nel primo motivo in tema di disciplina IVA e recupero dell'imposta.

  • art. 6, commi 9-bis e segg., d.lgs. n. 471 del 1997

    Richiamato dalla CTR per affermare l'impossibilità di determinare d'ufficio le sanzioni in relazione al reverse charge; la Cassazione non condivide l'impostazione e richiama il dovere del giudice di quantificare anche le sanzioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per denunciare l'omessa pronuncia/sostituzione della decisione sul quantum della pretesa.

  • artt. 35 e 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamati per ribadire che il giudizio tributario è di impugnazione-merito e che il giudice deve decidere sulla pretesa sostanziale.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato nel terzo motivo in tema di sanzioni tributarie.

Massime di principio

  • In materia di operazioni fatturate contestate come oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve fornire la prova, anche presuntiva, della fittizietà dell'operazione, ma il contribuente, per vincere la contestazione, non può limitarsi a documentazione formale o facilmente falsificabile: occorre una prova rigorosa dell'effettività del rapporto economico.
  • Un documento extracontabile predisposto unilateralmente dalla parte, privo di autonoma attendibilità probatoria, non è di per sé idoneo a dimostrare l'effettività di operazioni commerciali contestate.
  • La disciplina introdotta per le operazioni soggettivamente inesistenti consente la deduzione dei costi in presenza dei presupposti normativi, ma non deroga ai requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità previsti dal TUIR.
  • Nel processo tributario, quale giudizio di impugnazione-merito, il giudice che ritenga invalido l'atto per ragioni sostanziali deve rideterminare la pretesa tributaria e le sanzioni, non potendo limitarsi all'annullamento dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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