Ordinanza n. 87/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. 19/03/2026.0281079.U del 19 marzo 2026 recante “Comunicazione di archiviazione per improcedibilità” con la quale l’Area Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna ha comunicato alla società ricorrente l’improcedibilità e la conseguente archiviazione del procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) avviato dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 27 bis del D.lgs. 152/2006 ai fini della realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico della potenza di picco pari a 23.609,88 kWp e relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di Codigoro (FE) denominato “Codigoro”; - della nota prot. n. 04/03/2026.0202433.E adottata dall’ARPAE in data 4 marzo 2026, conosciuta in quanto allegata al superiore atto, recante “Comunicazione: proposta di improcedibilità dell’istanza” (doc. 2) relativa all’istanza di PAUR presentata dalla ricorrente in merito all’impianto “Codigoro”; NONCHÉ previa occorrendo trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, per l’ipotesi in cui l’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024 fosse interpretato nel senso fatto proprio dalle Amministrazioni resistenti e, dunque, che lo stesso vieta l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (“impianti FER”), non rientranti tra gli interventi di cui all’Allegato A del D.lgs. 190/2024, anche nella buffer zone dei siti UNESCO, per la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’intero articolo 2, del D.L. 21 novembre 2025, n. 175, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4, che ha, inter alia, introdotto l’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024, in quanto emanato in carenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione di urgenza in palese violazione dell’articolo 77 della Costituzione nonché specificamente dell’articolo 11-quinquies del D.lgs. n. 190/2024, per violazione degli articoli 77, 3, 9, 11, 41 e 117 primo comma della Costituzione nonché con riferimento ai principi comunitari di massima diffusione delle fonti rinnovabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione per improcedibilità del procedimento PAUR relativo alla realizzazione e all'esercizio di un impianto agrivoltaico nel Comune di Codigoro, nonché proposta di improcedibilità dell'istanza
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la comunicazione regionale di archiviazione per improcedibilità del procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, avviato ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 per un impianto agrivoltaico di potenza pari a 23.609,88 kWp e relative opere connesse, nonché la precedente comunicazione di ARPAE recante la proposta di improcedibilità. La ricorrente ha inoltre prospettato, in via subordinata, la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.l. 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla l. 15 gennaio 2026, n. 4, nella parte in cui ha introdotto l'art. 11-quinquies del d.lgs. 190/2024, qualora tale disposizione fosse interpretata come vietativa dell'installazione di impianti FER non ricompresi nell'Allegato A del d.lgs. 190/2024 nella buffer zone di siti UNESCO. Sono stati denunciati, in particolare, il difetto dei presupposti della decretazione d'urgenza e la violazione degli artt. 3, 9, 11, 41, 77 e 117, primo comma, Cost., oltre ai principi dell'Unione europea sulla massima diffusione delle fonti rinnovabili.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare limitatamente alla tutela dell'effetto di prenotazione del collegamento alla rete. Ha ritenuto che le questioni giuridiche prospettate richiedano un approfondimento nella fase di merito e, quanto al periculum in mora, ha reputato prevalente l'interesse della società ricorrente nel bilanciamento cautelare. La misura è stata individuata nella sospensione dell'eventuale decadenza del preventivo di connessione alla rete nelle more della decisione di merito. Non è stata quindi definita in via cautelare la legittimità dell'archiviazione, né sono state risolte le questioni di costituzionalità prospettate. Le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
Individuato quale base normativa del procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo all'impianto agrivoltaico.
art. 11-quinquies d.lgs. 190/2024
Richiamato quale disposizione la cui interpretazione, secondo la prospettazione della ricorrente, potrebbe impedire l'installazione di determinati impianti FER nella buffer zone di siti UNESCO; la questione è rimasta da approfondire nel merito.
art. 55 c.p.a.
Applicato per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
art. 2 d.l. 21 novembre 2025, n. 175, convertito dalla l. 15 gennaio 2026, n. 4
Richiamato quale disposizione che ha introdotto l'art. 11-quinquies del d.lgs. 190/2024 e della cui legittimità costituzionale la ricorrente ha prospettato la possibile contestazione.
art. 77 Cost.
Indicato dalla ricorrente quale parametro costituzionale asseritamente violato per carenza dei presupposti della decretazione d'urgenza.
artt. 3, 9, 11, 41 e 117, primo comma, Cost.
Indicati dalla ricorrente quali ulteriori parametri costituzionali asseritamente violati dalla disciplina contestata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni giuridiche dedotte richiedono un approfondimento incompatibile con una definizione immediata nel merito, il giudice può limitarsi a valutare il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi, senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure.
- La tutela cautelare può essere accordata per preservare l'effetto di prenotazione del collegamento alla rete, sospendendo l'eventuale decadenza del preventivo di connessione nelle more della decisione di merito, quando tale effetto sia esposto a un pregiudizio imminente e l'interesse del ricorrente prevalga nel bilanciamento cautelare.
- La novità e la complessità delle questioni prospettate possono giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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