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Sentenza

Sentenza n. 153/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'ottemperanza - alla sentenza di questo Tribunale amministrativo del 10 luglio 2025, n. 19.

Giustizia amministrativa202600008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite poste a carico del Comune di Rapolla dalla sentenza del TAR Basilicata del 10 luglio 2025, n. 19

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza che aveva condannato il Comune al pagamento delle spese di lite. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, chiedendo il pagamento delle somme, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione delle penalità di mora. Il Comune, ritualmente evocato, non si è costituito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, sottoponendola al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione dell'irricevibilità del ricorso per tardivo deposito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile. Nei giudizi di ottemperanza il termine per il deposito del ricorso è dimezzato a quindici giorni ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a. Poiché la notificazione si è perfezionata il 15 dicembre 2025 e il ricorso è stato depositato il 12 gennaio 2026, il deposito è avvenuto oltre il termine decadenziale. Di conseguenza il giudice non ha esaminato le richieste di pagamento, nomina del commissario ad acta e penalità di mora. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituito il Comune.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, proposto per ottenere l'esecuzione della sentenza rimasta ineseguita.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Stabilisce la dimidiazione a quindici giorni del termine per il deposito del ricorso nei giudizi di ottemperanza; il mancato rispetto del termine comporta l'irricevibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al Collegio di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio prima della decisione; la disposizione è stata applicata per segnalare la possibile irricevibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il ricorso deve essere depositato entro quindici giorni dal perfezionamento della notificazione, in ragione della dimidiazione del termine prevista dall'art. 87, comma 3, c.p.a.; il deposito tardivo determina l'irricevibilità del ricorso.
  • Il termine per il deposito del ricorso nel giudizio di ottemperanza ha natura decadenziale, sicché il suo mancato rispetto preclude l'esame delle domande di esecuzione del giudicato, di nomina del commissario ad acta e di applicazione delle penalità di mora.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

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