Sentenza n. 4042/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente: in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia e rifiuto di fissare un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia in Pakistan per la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio, nonché mancata conclusione del procedimento di rilascio del visto
Esito
La controversia
La ricorrente, cittadina pakistana, aveva effettuato la preiscrizione universitaria e trasmesso la richiesta tramite il portale ministeriale Universitaly. Ha agito contro l'inerzia dell'amministrazione, lamentando sia la mancata fissazione di un appuntamento presso l'ambasciata, necessario per formalizzare la domanda di visto per motivi di studio, sia la mancata conclusione del procedimento con il rilascio del titolo. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna dell'amministrazione a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, nelle more del giudizio, l'appuntamento presso l'ambasciata è stato concesso. Pertanto, con riferimento alla richiesta di essere posta in condizione di presentare formalmente la domanda di visto, è cessata la materia del contendere, poiché l'amministrazione ha soddisfatto quanto sollecitato. Il Tribunale ha precisato che il termine di novanta giorni previsto dall'art. 5 d.P.R. n. 349/1999 decorre dalla presentazione della domanda, resa possibile dall'appuntamento, e che l'amministrazione è comunque tenuta a fissare celermente l'appuntamento richiesto dall'interessato. La domanda volta a ottenere la conclusione del procedimento con il rilascio del visto è stata invece dichiarata inammissibile, poiché al momento della proposizione del ricorso non era ancora iniziato il termine per provvedere: la domanda non era stata formalmente presentata e, quindi, non era ancora decorso il termine di novanta giorni. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza e in considerazione dell'ingente flusso di domande gravante sull'ambasciata in Pakistan.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 349/1999
termine di 90 giorni per provvedere
Il termine per la definizione del procedimento di rilascio del visto decorre dalla presentazione formale della domanda; prima di tale momento, non è configurabile la decorrenza del termine per provvedere.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla presentazione formale della domanda e non dalla preiscrizione universitaria o dalla trasmissione della richiesta tramite il portale Universitaly.
- L'amministrazione competente deve comunque fissare celermente l'appuntamento richiesto dall'interessato quando tale appuntamento è necessario per formalizzare la domanda di visto.
- L'azione avverso il silenzio diretta a ottenere la conclusione del procedimento di rilascio del visto è inammissibile se, al momento della sua proposizione, la domanda formale non è stata ancora presentata e non è quindi iniziato il termine legale per provvedere.
- La sopravvenuta concessione dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda volta a ottenere tale appuntamento.
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