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Sentenza

Sentenza n. 1436/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’accoglimento delle seguenti domande per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale delle questioni di costituzionalità infra illustrate, in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come un rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Riccione di procedere al rilascio a favore della Società ricorrente di titolo concessorio ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nel quale sia espressamente previsto che, allo scadere della durata convenzionale o legale del rapporto, il suo rinnovo senza soluzione di continuità; 3) in ipotesi, ACCERTARE il diritto al serio ristoro delle utilità economiche correlate alla titolarità della concessione demaniale marittima che saranno ex art. 49 cod. nav. perdute allo spirare del corrente periodo transitorio; 4) in ipotesi, ACCERTARE la misura di tale indennizzo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Montebelli Giuseppe & C. S.n.c. il 14/3/2024: - della Deliberazione della Giunta del Comune di Riccione n. 275 del 14 dicembre 2023 (doc. n. 13), pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Riccione a far data dal 18 dicembre 2023, recante ad oggetto «LINEE DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E PER L'APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118 E DELLE DECISIONI N° 17/2021 E N° 18/2021 DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO»; - nonché ogni atto presupposto e/o applicativo della Delibera di Giunta Comunale n. 275 del 14 dicembre 2023; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Riccione a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOCIETÀ MONTEBELLI GIUSEPPE & C. S.N.C. il 17\6\2025 : PER L’ANNULLAMENTO PER QUANTO DI RAGIONE - della Deliberazione della Giunta del Comune di Riccione 529 del 23 dicembre 2024, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Riccione a far data dall’8 gennaio 2025, recante ad oggetto «LINEE DI INDIRIZZO IN PROSECUZIONE DELLE INDICAZIONI DETTATE CON LA DELIBERAZIONE 275/2023 IN MERITO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E PER L’APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 5 AGOSTO 2022, N. 118 ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 2024, N. 131 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 NOVEMBRE 2024, N. 166» (Doc. n. 11); - nonché ogni atto presupposto e/o applicativo della Delibera di Giunta Comunale n. 529/2024; NONCHÉ PER ACCOGLIERE LE SEGUENTI DOMANDE previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, ACCERTARE che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l’art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dall’art. 1 lett. a) n. 1 del d.l. 16 settembre 2024 n. 131, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Riccione a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202200546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di indirizzo del Comune di Riccione in materia di concessioni demaniali marittime e applicazione della legge n. 118/2022, nonché atti presupposti e applicativi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti comunali di indirizzo adottati nel 2023 e nel 2024 in materia di demanio marittimo e di applicazione della legge n. 118/2022, chiedendo altresì accertamenti sul rapporto concessorio, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione europea, il rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità e, in via subordinata, il riconoscimento di un indennizzo per la perdita delle utilità economiche connesse alla concessione. La ricorrente ha prospettato questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia dell’Unione europea e questioni di legittimità costituzionale. Con memoria del 24 aprile 2026 ha tuttavia dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio e ha chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che, fino al momento della rimessione della causa in decisione, la parte dispone dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Tale dichiarazione vincola il giudice, che non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Non sono state quindi esaminate le questioni sostanziali, europee o costituzionali prospettate. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite, anche in considerazione dell’adesione manifestata dal Comune resistente e della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione, impone la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

Massime di principio

  • Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente mantiene la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
  • Quando il ricorrente dichiara tempestivamente il sopravvenuto difetto di interesse, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza poter procedere d’ufficio all’esame del merito o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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