Cassazione Penale, Sentenza n. 31303/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un’istanza di ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale proposta nell’interesse di un condannato e rigettata dal Tribunale di sorveglianza di Brescia. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge processuale per nullità dell’udienza camerale: l’avviso di fissazione dell’udienza non era stato notificato al difensore che aveva successivamente presentato una nuova richiesta di misura alternativa, mentre era stato notificato al precedente difensore di fiducia, poi rinunciante al mandato prima dell’udienza. Secondo il ricorso, al momento dell’udienza il giudice avrebbe dovuto nominare un difensore d’ufficio ex art. 97, comma 1, c.p.p., poiché era venuta meno la stabile assistenza difensiva, e non limitarsi alla nomina temporanea di un sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p.; la mancata notifica al difensore effettivamente nominato determinava ulteriore nullità. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha accertato, sulla base degli atti, che al momento della notifica dell’avviso di udienza il condannato era assistito da due difensori; l’avviso era stato notificato solo a uno di essi, che poi ha rinunciato al mandato, mentre l’altro non aveva ricevuto alcuna notifica. In udienza il Tribunale di sorveglianza ha nominato un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p., ritenendo erroneamente che il difensore di fiducia fosse uno solo e fosse semplicemente impedito per quella specifica udienza. La Cassazione ha invece ritenuto che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, in assenza di nuova nomina fiduciaria, imponga la nomina di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 1, c.p.p., perché solo così si assicura la continuità dell’assistenza difensiva; la designazione ex comma 4 ha natura episodica e non è idonea a colmare il vulnus derivante dalla mancata notifica al secondo difensore. È stato quindi affermato un complessivo vulnus al diritto di difesa, con annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 97, comma 1, c.p.p.
In caso di rinuncia al mandato difensivo, se non interviene una nuova nomina fiduciaria, il giudice deve nominare un difensore d'ufficio stabile; la norma garantisce continuità dell'assistenza difensiva e tutela effettiva del diritto di difesa.
art. 97, comma 4, c.p.p.
La nomina del sostituto/difensore per la singola udienza ha natura temporanea ed episodica e presuppone un impedimento contingente del difensore di fiducia o d'ufficio; non può surrogare la mancanza stabile del difensore fiduciario.
art. 178 c.p.p.
La violazione delle regole sulla difesa determina una nullità processuale per lesione del diritto di assistenza difensiva.
art. 179 c.p.p.
La nullità dedotta attiene a una violazione che incide sulla regolare costituzione del contraddittorio e sull'assistenza difensiva, rilevabile nel contesto processuale indicato dal ricorso.
Massime di principio
- Se il difensore di fiducia rinuncia al mandato e non vi è una nuova nomina fiduciaria, il giudice deve nominare un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, c.p.p.; la mera designazione di un sostituto per la singola udienza non è sufficiente.
- La nomina ex art. 97, comma 4, c.p.p. è uno strumento eccezionale e temporaneo, utilizzabile per impedimenti episodici, non per coprire una perdita stabile dell'assistenza fiduciaria.
- Quando l'avviso di udienza non viene notificato a uno dei difensori effettivamente nominati e, al contempo, l'altro difensore rinuncia poco prima dell'udienza, si determina un concreto vulnus al diritto di difesa che comporta nullità della decisione resa all'esito dell'udienza.
- Nel procedimento davanti al tribunale di sorveglianza, la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio difensivo impone di guardare alla reale sequenza delle nomine e delle rinunce, non alla sola apparente presenza di un difensore all'udienza.
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