Cassazione Civile, Ordinanza n. 06930/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di somministrazione di energia elettrica. L’utente aveva agito per ottenere l’accertamento dell’inadempimento della società fornitrice e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l’interruzione della fornitura, protrattasi per mesi nel 2011. Le società convenute avevano sostenuto che l’interruzione fosse dipesa dal furto di cavi in rame da parte di terzi, quindi da causa non imputabile ex art. 1256 c.c., e che la società fornitrice non avesse poteri diretti sulla rete. Il giudice di pace aveva accolto la domanda; il Tribunale aveva confermato, ritenendo che il fornitore, in base alla buona fede nell’esecuzione del contratto, dovesse attivarsi con prestazioni accessorie e ausiliarie per salvaguardare l’interesse dell’utente alla continuità della fornitura, anche con mezzi alternativi temporanei, e aveva liquidato sia il danno patrimoniale documentato sia il danno non patrimoniale. In cassazione, le società ricorrenti hanno dedotto: violazione delle norme sulla responsabilità contrattuale e sull’impossibilità della prestazione, sostenendo che l’evento era imputabile a terzi e che la responsabilità, se del caso, non poteva gravare sul fornitore; violazione dei doveri di buona fede e correttezza, perché il Tribunale avrebbe trasformato gli obblighi di protezione nell’obbligazione principale; nullità/mancanza di motivazione sull’esonero da responsabilità e sulla posizione della società distributrice intervenuta; omesso esame di fatti decisivi sulla quantificazione del danno, sul preteso arricchimento dell’utente e sul riconoscimento del danno non patrimoniale nonostante l’acquisto di un generatore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il controricorso dei soggetti che si qualificavano eredi dell’originaria attrice, perché non avevano fornito prova sufficiente della qualità di eredi: il certificato di morte e la dichiarazione di successione non bastano, essendo necessaria documentazione idonea a dimostrare il rapporto parentale e i fatti costitutivi della qualità ereditaria. Nel merito, la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i primi tre motivi perché non coglievano la ratio decidendi: il Tribunale non aveva fondato la responsabilità sulla mera interruzione causata dal furto dei cavi, ma sul mancato comportamento secondo buona fede del fornitore, che non si era attivato per mesi con strumenti idonei a evitare che l’utente restasse privo di energia per un tempo irragionevole. La Corte ha ribadito che gli obblighi di buona fede e correttezza impongono di compiere quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti di un sacrificio apprezzabile, e che tale dovere opera anche come obbligo di protezione rispetto alla concreta causa del contratto. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione, perché la sentenza impugnata era logicamente e giuridicamente argomentata. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la condanna della società fornitrice implicava implicitamente l’esclusione di ogni responsabilità del distributore, non essendo stata proposta domanda di condanna nei suoi confronti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non deduceva correttamente l’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma tendeva a sollecitare una rivalutazione delle argomentazioni difensive e delle risultanze istruttorie, non consentita in cassazione.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Chi invoca la qualità di erede deve provarla documentalmente, insieme al decesso del de cuius.
art. 1218 c.c.
La responsabilità contrattuale del fornitore è stata affermata per l’inadempimento degli obblighi di protezione e buona fede nell’esecuzione del contratto.
art. 1223 c.c.
Il danno da responsabilità contrattuale va risarcito integralmente come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.
art. 1226 c.c.
Il danno non patrimoniale è stato liquidato equitativamente in ragione del disagio patito per la protratta assenza di energia.
art. 1256 c.c.
La difesa dei ricorrenti richiamava l’impossibilità temporanea per causa non imputabile, ma la Corte ha ritenuto decisiva la mancata attivazione del fornitore secondo buona fede.
art. 1175 c.c.
La buona fede oggettiva e la correttezza impongono di salvaguardare gli interessi della controparte con attività utili e non eccessivamente gravose.
art. 1375 c.c.
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede; il fornitore non può limitarsi a invocare la responsabilità di terzi se non si è attivato per proteggere l’interesse del cliente.
art. 2 Cost.
La clausola di buona fede è letta anche come espressione del dovere di solidarietà.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
I motivi di violazione di legge sono stati ritenuti in parte infondati perché non colpivano la vera ratio della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Non ricorreva un’anomalia motivazionale tale da determinare nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non denuncia un fatto storico decisivo omesso, ma una diversa lettura delle prove o delle difese.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito semplificato.
art. 345 c.p.c.
In appello non può essere proposta una nuova domanda di condanna nei confronti del terzo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo quanto agli effetti del rigetto del ricorso sul contributo unificato.
Massime di principio
- Nel contratto di somministrazione di energia elettrica, il fornitore non esaurisce i propri obblighi nel mero inoltro della fornitura verso la rete, ma deve attivarsi secondo buona fede per proteggere l’interesse del cliente alla continuità del servizio, anche mediante misure accessorie e temporanee, se non eccessivamente gravose.
- La causa esterna che determina l’interruzione del servizio non esclude automaticamente la responsabilità del contraente se questi, conosciuto il disservizio, non adotta tempestivamente iniziative ragionevoli per contenere il pregiudizio dell’utente.
- Gli obblighi di buona fede e correttezza non sono clausole di stile, ma impongono condotte positive di salvaguardia dell’altrui interesse contrattuale, valutate in relazione alla causa concreta del rapporto.
- In cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se indica un fatto storico, principale o secondario, decisivo e realmente omesso; non basta contestare la valutazione delle prove o riproporre argomentazioni difensive.
- Chi si qualifica erede di una parte deve provare la propria legittimazione con documentazione idonea; il certificato di morte e la dichiarazione di successione, da soli, non sono sufficienti.
- Quando la domanda dell’attore è rivolta solo contro il convenuto originario, il giudice non può condannare il terzo intervenuto se nei suoi confronti non è stata proposta una specifica domanda di condanna.
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