Sentenza n. 4995/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego dell’autorizzazione all’ingresso in Italia, adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma il 4 novembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento con cui la Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, aveva revocato un nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato e negato l’autorizzazione all’ingresso in Italia di uno dei ricorrenti, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel corso del giudizio, la Prefettura di Roma ha comunicato che, dopo l’acquisizione del certificato di idoneità alloggiativa, aveva annullato in autotutela il provvedimento impugnato e convocato le parti. Poiché l’atto contestato era stato rimosso dall’amministrazione, è venuto meno l’interesse dei ricorrenti alla decisione di annullamento. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della pronuncia in rito.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
come da avviso dato ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti l’avviso della possibile definizione della controversia secondo la questione rilevata d’ufficio, relativa alla sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione rimuove l’atto impugnato mediante annullamento in autotutela, viene meno l’interesse attuale del ricorrente alla decisione demolitoria e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’acquisizione, durante il giudizio, della documentazione necessaria e la conseguente rimozione del provvedimento impugnato possono determinare il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, se l’atto amministrativo contestato non è più efficace o esistente.
- La definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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