Cassazione Civile, Ordinanza n. 31510/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un'insegnante che ha prestato servizio presso istituti scolastici pubblici della Regione autonoma Valle d'Aosta con successivi contratti a tempo determinato. La lavoratrice ha chiesto la condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive conseguenti alla progressione stipendiale prevista dalla contrattazione collettiva in funzione dell'anzianità complessiva di servizio. La Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo applicabile al personale scolastico regionale la disciplina del personale scolastico statale e, soprattutto, il principio di non discriminazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE: secondo tale giudice, non vi sarebbero differenze qualitative o funzionali tra docenti supplenti e docenti di ruolo, e la mancanza dell'abilitazione non costituirebbe ragione oggettiva idonea a giustificare un trattamento retributivo deteriore. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando la violazione degli artt. 485 e 526 del d.lgs. n. 297 del 1994 e della clausola 4 dell'Accordo quadro, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la non comparabilità tra docenti a termine e docenti di ruolo, sia in ragione della diversa formazione/assenza del titolo abilitante, sia per il fatto che i servizi erano stati resi su supplenze saltuarie e su diversi posti di insegnamento, circostanze che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto impedire il riconoscimento integrale dell'anzianità ai fini retributivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando un precedente recente della medesima sezione e la giurisprudenza della Corte di giustizia UE. Ha affermato che, nel comparto scuola, la clausola 4 dell'Accordo quadro impone di riconoscere al personale assunto a termine l'anzianità di servizio ai fini della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, disapplicando le disposizioni contrattuali che fissano per i precari la retribuzione iniziale. Ha inoltre escluso che il mancato possesso dell'abilitazione o la temporaneità del rapporto possano costituire, per il computo dell'anzianità a fini retributivi, una ragione oggettiva idonea a giustificare la disparità di trattamento, poiché ciò che conta è la sostanziale identità della mansione svolta. La Regione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994
è richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte ne conferma però la non idoneità a escludere il riconoscimento dell'anzianità ai fini retributivi nel caso del personale scolastico a termine, alla luce della clausola di non discriminazione europea.
art. 526 d.lgs. n. 297 del 1994
è richiamato dalla ricorrente come parametro violato; la Corte lo considera non decisivo rispetto al principio di parità di trattamento tra supplenti e docenti di ruolo per il computo dell'anzianità retributiva.
clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE
impone nel settore scolastico di riconoscere l'anzianità maturata con contratti a termine ai fini della progressione stipendiale, vietando trattamenti meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato a parità di mansioni.
d.P.R. n. 861 del 1975
viene menzionato insieme alla legge regionale n. 23 del 1977 per affermare l'applicabilità al personale scolastico regionale della disciplina del personale scolastico statale.
l. regionale n. 23 del 1977
viene richiamata per fondare l'assoggettamento del personale scolastico della Regione autonoma alla disciplina legale e contrattuale del personale statale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
è utilizzato per richiamare la motivazione di un precedente della Corte di cassazione senza reiterarla integralmente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 2697 c.c.
non è espressamente citato nel testo; non ricorre come norma decisiva.
Massime di principio
- Nel comparto scuola, il personale assunto a tempo determinato deve essere posto, ai fini della progressione economica per anzianità, in condizioni non meno favorevoli rispetto al personale a tempo indeterminato quando le mansioni effettivamente svolte siano sostanzialmente identiche.
- Ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio per finalità retributive, la differenza tra rapporto a termine e rapporto a tempo indeterminato non costituisce di per sé ragione oggettiva sufficiente a giustificare un trattamento stipendiale deteriore.
- L'assenza del titolo abilitante non è, di per sé, elemento idoneo a escludere la comparabilità tra docente supplente e docente di ruolo, se la prestazione resa è la medesima quanto a contenuto e modalità di svolgimento.
- La progressione stipendiale collegata all'anzianità remunera l'esperienza maturata nella prestazione lavorativa; pertanto il servizio effettivamente prestato dal docente precario deve essere computato quando la funzione svolta sia assimilabile a quella del personale stabile.
- La questione del riconoscimento dell'anzianità ai fini retributivi è distinta da quella della ricostruzione della carriera all'atto dell'immissione in ruolo, sicché i criteri applicabili all'una non possono essere automaticamente trasposti all'altra.
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