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Sentenza

Sentenza n. 87/2026 - Pescara, Sezione 1

ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 158/2024 emessa dal Tribunale di PESCARA – sez. Lavoro (R.G. n. 1574/2023), pubblicata in data 28.03.2024, non opposta nei termini di legge, nel giudizio promosso da Cinzia Ridolfi, nata a Arsita il 26.05.1963 e residente in Montesilvano in via Spagna, 2, c.f. RDL CNZ 63E66 A445G nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Giustizia amministrativa202500479

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pescara che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Pescara, sezione lavoro, non opposta nei termini, con la quale le era stato riconosciuto il beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo. La ricorrente ha dedotto la mancata ottemperanza al giudicato e il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudizio riguarda inoltre le modalità di esecuzione del riconoscimento economico e la possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza. Rileva l'esistenza del titolo giudiziale e la mancata esecuzione da parte del Ministero, nonché il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice ritiene applicabile tale termine, con i necessari adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a condanne al pagamento di somme di denaro. Precisa che, ai fini dell'ottemperanza, non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva, in forza dell'art. 115, comma 3, c.p.a. Il Ministero è ordinato di accreditare le somme riconosciute dalla sentenza ordinaria sulla carta elettronica del docente, con gli accessori dovuti secondo il titolo giudiziale, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Pescara, o un funzionario da lui individuato, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro i successivi 45 giorni, secondo il dispositivo. Non è disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerato l'importo contenuto da corrispondere e la produzione di interessi già prevista dal titolo. Il Ministero è condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato ove versato. Gli atti sono trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 121 ss., l. 107/2015

    Il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente deve essere attribuito secondo quanto riconosciuto dal titolo giudiziale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine di 120 giorni è ritenuto applicabile, con i necessari adattamenti, anche al giudizio amministrativo di ottemperanza relativo a condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale.

  • art. 6, comma 1, lett. e), l. 241/1990

    L'organo intimato non può giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale dello stesso Ministero: il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale, ove competente, oppure trasmettere gli atti all'organo competente.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora non è applicata quando, considerate le circostanze concrete, l'importo da corrispondere è contenuto e il titolo prevede già la maturazione di interessi.

  • art. 74 c.p.a.

    In presenza di manifesta fondatezza, il giudice può definire il ricorso con sentenza in forma semplificata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti di un'amministrazione statale, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo e deve essere rispettato prima di azionare l'ottemperanza, con gli adattamenti necessari alla natura del giudizio amministrativo.
  • Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, poiché l'art. 115, comma 3, c.p.a. esclude tale requisito.
  • L'amministrazione intimata non può sottrarsi all'obbligo di eseguire il giudicato allegando che la competenza appartiene a un diverso organo centrale della stessa amministrazione; gli uffici devono assicurare la trasmissione interna degli atti all'organo competente e la conclusione dell'attività esecutiva.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta incaricato di adottare gli atti necessari in sostituzione dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora può essere negata quando l'importo dovuto è contenuto e il titolo giudiziale prevede già la corresponsione di interessi, rendendo non necessaria l'ulteriore misura coercitiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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