Ordinanza n. 398/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di accertamento dell'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione e ordinanza di demolizione presupposta
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione e la stessa ordinanza presupposta, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Il testo non riporta analiticamente tutti i motivi di ricorso. È espressamente richiamato un secondo motivo relativo all'istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 il 14 ottobre 2024. Il ricorrente ha inoltre contestato profili concernenti le modalità di notificazione e l'individuazione dei destinatari dei provvedimenti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia nel merito. Ha ritenuto che le questioni prospettate richiedessero l'approfondimento proprio della fase di merito e ha fissato l'udienza pubblica del 24 novembre 2026 ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha rilevato, con riferimento al secondo motivo, che sull'istanza di accertamento di conformità presentata il 14 ottobre 2024 si è formato, dopo il decorso di sessanta giorni in assenza di risposta espressa del Comune, il silenzio-diniego. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Gela, sebbene non costituito, ordinandogli di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione sui fatti di causa, corredata dai documenti di supporto, con particolare riguardo alle modalità di notificazione e all'individuazione dei destinatari dei provvedimenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'istanza cautelare è stata accolta esclusivamente ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza una decisione cautelare sostanziale di sospensione dei provvedimenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
accoglie l’istanza cautelare solo ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a.
Consente, quando le questioni necessitano di approfondimento, di fissare l'udienza di merito senza definire in via sostanziale la domanda cautelare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le questioni prospettate necessitano dell’approfondimento proprio della fase di merito
È stato applicato per fissare direttamente la trattazione del merito, senza disporre la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
art. 36 d.P.R. 380/2001
istanza ex art. 36 d.P.R. 380/01 presentata il 14 ottobre 2024
Il decorso di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di accertamento di conformità senza risposta espressa del Comune determina la formazione del silenzio-diniego.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice amministrativo può definire la fase cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza di merito senza sospendere sostanzialmente l'efficacia dell'atto impugnato.
- Sull'istanza di accertamento di conformità prevista dall'art. 36 d.P.R. 380/2001, il silenzio dell'amministrazione protratto per sessanta giorni in assenza di un provvedimento espresso assume valore di diniego.
- Anche nei confronti di un'amministrazione non costituita, il giudice può disporre incombenti istruttori per acquisire una relazione sui fatti e la documentazione relativa alle modalità di notificazione e all'individuazione dei destinatari dei provvedimenti impugnati.
Come è indicizzato
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