Cassazione Penale, Sentenza n. 36893/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: dalla consultazione degli atti è emerso l'errore materiale nella determinazione della data del fatto (impossibile la commissione dopo la sentenza che lo ha giudicato). Per tale motivo la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Brescia per nuovo giudizio. Decisione emessa il 13 giugno 2024.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 6 marzo 2024 con cui il Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato estinta per prescrizione la pena inflitta con sentenza del 22 gennaio 2009 e aveva respinto, nel resto, il reclamo dell'interessato. Il Tribunale aveva ritenuto che la prescrizione di una pena precedente (sentenza del 5 maggio 2008) fosse impedita dalla commissione del fatto giudicato con la sentenza del 22 gennaio 2009 in data 10 marzo 2009. Il ricorrente ha fatto valere che il giudice della esecuzione ha errato nella datazione del fatto: dal certificato penale risultava invece che la data del fatto era il 24 settembre 2007, per cui la valutazione sulla prescrizione era sbagliata.
Norme richiamate
prescrizione della pena
La valutazione della estinzione per prescrizione richiede la corretta determinazione della data del fatto; un errore materiale sulla data incide sul calcolo dei termini e può rendere illegittima la declaratoria di estinzione. La commissione di un fatto successivo può interrompere o impedire la prescrizione solo se le date sono accertate correttamente.
competenza del Tribunale in qualità di giudice dell'esecuzione
Il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificare gli elementi cronologici e documentali rilevanti per l'accertamento della prescrizione; errori di fatto riscontrati in cassazione comportano annullamento con rinvio per nuovo esame.
Massime di principio
- La determinazione della prescrizione dipende dalla corretta individuazione della data del fatto: verificare sempre i certificati e gli atti processuali prima di calcolare i termini prescrizionali.
- Un errore materiale nella motivazione circa fatti cronologici (es. data del reato) può portare all'annullamento della decisione e al rinvio per nuovo giudizio.
- La commissione di un fatto successivo può interrompere o impedire la prescrizione soltanto se la sequenza temporale è effettivamente comprovata dagli atti.
- In sede di reclamo/execution il giudice deve controllare documenti ufficiali (certificato penale, sentenze precedenti) e non basarsi su dati errati o invertiti.
- Se si contesta un calcolo della prescrizione, è cruciale produrre e far valere documenti ufficiali che attestino la data del fatto; l'errore documentale del giudice è un motivo valido per cassazione.
- La Corte di Cassazione tende ad annullare e rinviare quando l'errore è di fatto e incide direttamente sulla decisione sulla prescrizione.
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