Circolare n. 5 del 17/02/2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, a seguito delle modifiche introdotte dalle direttive comunitarie 2008/8/CE e 2008/117/CE, dal 1° gennaio 2010 gli elenchi riepilogativi intracomunitari includono anche talune prestazioni di servizi e, in via generale, hanno periodicità mensile, con possibile periodicità trimestrale in presenza di specifiche condizioni. Poiché la normativa interna di recepimento non era ancora pubblicata, l’Amministrazione finanziaria riconosce una fase di incertezza e, per i mesi/trimestri iniziali del 2010, esclude l’applicazione di sanzioni per eventuali errori, purché i contribuenti presentino entro il 20 luglio 2010 elenchi integrativi secondo le modalità che saranno stabilite.
Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Intrastat) e regime sanzionatorio transitorio
Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie e disciplina transitoria 2010
La circolare interviene in relazione ai nuovi obblighi sugli elenchi riepilogativi intracomunitari (Intrastat) derivanti dalle direttive comunitarie 2008/8/CE e 2008/117/CE, applicabili dal 1° gennaio 2010. Poiché la normativa interna di recepimento non era ancora disponibile, viene introdotta una misura di favore per il periodo iniziale di applicazione, limitata alla non irrogazione delle sanzioni in presenza di errori formali o sostanziali nella compilazione, purché i contribuenti provvedano alla successiva regolarizzazione.
Modifiche alla disciplina comunitaria
Le modifiche agli articoli 262 e seguenti della direttiva 2006/112/CE hanno ampliato il contenuto degli elenchi riepilogativi. Oltre alle cessioni e agli acquisti di beni, essi comprendono anche le prestazioni di servizi intracomunitarie per le quali il committente sia debitore dell’imposta ai sensi dell’art. 196, cioè le prestazioni generiche.
La disciplina comunitaria riformata prevede inoltre che:
- la periodicità ordinaria degli elenchi sia mensile;
- gli Stati membri possano prevedere, in presenza di determinate condizioni, una periodicità trimestrale;
- gli Stati membri possano richiedere la presentazione telematica degli elenchi.
Incertezza applicativa per il rinvio della normativa interna
La circolare evidenzia che la normativa interna di recepimento della nuova disciplina non era ancora stata pubblicata. Tale circostanza impediva agli operatori di conoscere compiutamente il quadro degli adempimenti richiesti, determinando una situazione di obiettiva incertezza nella fase di avvio del nuovo regime.
Regime sanzionatorio transitorio
Alla luce dell’incertezza normativa, l’Amministrazione finanziaria richiama l’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) e stabilisce che, in sede di controllo, non saranno applicate sanzioni per eventuali violazioni connesse alla compilazione degli elenchi relativi:
- ai mesi da gennaio a maggio 2010, per i soggetti con obbligo mensile;
- al primo trimestre 2010, per i soggetti con obbligo trimestrale.
La misura ha carattere transitorio e riguarda esclusivamente il periodo iniziale di applicazione della nuova disciplina.
Obbligo di regolarizzazione entro il 20 luglio 2010
La non applicazione delle sanzioni è subordinata alla regolarizzazione delle eventuali violazioni mediante l’invio, entro il 20 luglio 2010, di elenchi riepilogativi integrativi. La circolare precisa che tali elenchi dovranno essere predisposti secondo le modalità che saranno definite dalla normativa ancora in corso di emanazione.
Indicazioni di vigilanza
Le Direzioni Regionali sono chiamate a vigilare affinché gli uffici applichino correttamente le istruzioni e i principi espressi nella circolare, assicurando uniformità di comportamento nell’attività di controllo.
Punti principali
Modifiche comunitarie agli elenchi Intrastat
Le direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE hanno modificato gli articoli 262 e seguenti della direttiva 2006/112/CE. Gli elenchi riepilogativi devono ora comprendere, oltre alle cessioni e agli acquisti di beni, anche le prestazioni di servizi intracomunitarie per le quali il committente è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 196 (prestazioni generiche).
Periodicità e modalità di presentazione
La regola generale prevista dalla nuova disciplina comunitaria è la periodicità mensile degli elenchi. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere una periodicità trimestrale al ricorrere di determinate condizioni e possono anche richiedere la trasmissione telematica degli elenchi.
Mancata pubblicazione della normativa interna di recepimento
Al momento della circolare la normativa interna di recepimento non era ancora stata pubblicata. Di conseguenza, gli operatori non disponevano di un quadro normativo completo per adempiere correttamente ai nuovi obblighi Intrastat, con conseguente situazione di obiettiva incertezza.
Esclusione temporanea delle sanzioni
In applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge n. 212 del 27 luglio 2000, l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che, in sede di controllo, non saranno applicate sanzioni per eventuali violazioni nella compilazione degli elenchi riferiti ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali.
Rimedio tramite elenchi integrativi
La non applicazione delle sanzioni è subordinata alla regolarizzazione da parte dei contribuenti, che devono inviare entro il 20 luglio 2010 elenchi riepilogativi integrativi. Tali elenchi dovranno essere redatti secondo le modalità che saranno definite dalla normativa in corso di emanazione.
Vigilanza degli uffici
Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni e i principi indicati nella circolare siano osservati puntualmente dagli uffici.
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