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Circolare

Circolare n. 6 del 19/02/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce la riapertura dei termini per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, disciplinando il periodo utile per le operazioni, la misura dell’imposta straordinaria, gli effetti delle cause ostative e alcuni profili applicativi del rimpatrio giuridico. Fornisce inoltre precisazioni sugli obblighi degli intermediari, sull’esonero dal quadro RW, sui redditi delle attività rimpatriate e sulla possibilità di esercitare l’opzione per il regime del risparmio gestito entro il 30 aprile 2010.

Emersione di attività detenute all’estero, riapertura dei termini e rimpatrio giuridico

Emersione di attività detenute all’estero e rimpatrio giuridico

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sulla riapertura dei termini per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, introdotta dall’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, in continuità con l’articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. Vengono inoltre approfonditi il regime dell’imposta straordinaria, le cause ostative, il rimpatrio giuridico tramite intermediari residenti e il trattamento fiscale dei redditi prodotti dalle attività rimpatriate.

Riapertura dei termini e ambito temporale

La circolare precisa che la riapertura dei termini consente di effettuare operazioni di rimpatrio e/o regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute all’estero a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008. Le nuove operazioni possono essere poste in essere dal 30 dicembre 2009 fino al 30 aprile 2010.

Non si tratta di una proroga del termine originario del 15 dicembre 2009, ma di una vera e propria riapertura dei termini. Per tale ragione non sono ritenute valide le operazioni concluse nel periodo compreso tra il 16 e il 29 dicembre 2009.

Misura dell’imposta straordinaria e modalità di versamento

Per le operazioni effettuate nell’ambito della riapertura dei termini, l’imposta straordinaria è determinata in misura differenziata in base alla data di effettuazione:

  • 6 per cento per le operazioni di emersione effettuate dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010;
  • 7 per cento per le operazioni effettuate dal 1° marzo al 30 aprile 2010.

La circolare evidenzia che il 28 febbraio 2010, pur essendo un giorno festivo, non beneficia della regola di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 241/1997 sul rinvio del versamento al primo giorno lavorativo successivo, poiché non si tratta del versamento diretto di somme all’Erario ma della fornitura della provvista all’intermediario abilitato. Ai fini del perfezionamento rilevano, a seconda delle modalità utilizzate, la data di addebito, la data del versamento o la data della disposizione di pagamento o di bonifico verso altro intermediario.

Il versamento dell’imposta straordinaria da parte dell’intermediario avviene con i codici tributo già istituiti:

  • 8107 per l’imposta relativa alle operazioni di rimpatrio;
  • 8108 per l’imposta relativa alle operazioni di regolarizzazione.

Cause ostative e completamento delle operazioni

La circolare ribadisce che anche nelle nuove operazioni di emersione deve essere considerata la possibile presenza di cause ostative. Se alla data del 30 aprile 2010 le operazioni non risultano ancora concluse per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell’interessato, gli effetti della dichiarazione riservata si producono comunque, a condizione che le operazioni siano perfezionate entro un termine ragionevolmente ravvicinato e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2010.

Viene inoltre chiarito che la presenza delle cause ostative può essere manifestata già al 28 febbraio 2010, senza incidere sull’aliquota del 6 per cento. Resta fermo che le cause ostative devono essere rimosse entro il 31 dicembre 2010, entro cui le operazioni di emersione devono risultare definitivamente concluse. In ogni caso, l’imposta straordinaria deve essere corrisposta entro la scadenza fissata dalla norma.

Rimpatrio giuridico e ruolo della fiduciaria

Per gli immobili, per le quote di società civili immobiliari di diritto francese o monegasco e per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, comprese le attività finanziarie, è possibile ricorrere al rimpatrio giuridico tramite stipula di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente. In tal modo l’operazione di rimpatrio si realizza senza il necessario ricorso all’intestazione fiduciaria del bene.

Il contribuente conferisce alla fiduciaria un mandato, con o senza rappresentanza, anche di durata illimitata, affinché essa compia gli atti giuridici di amministrazione dei beni secondo le istruzioni ricevute. Tra gli atti indicati figurano, a titolo esemplificativo, il versamento dell’imposta straordinaria, la locazione o alienazione del bene, l’esercizio dei diritti di voto e di altri diritti patrimoniali, nonché la regolazione dei flussi finanziari.

La fiduciaria si impegna ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall’ordinamento sui redditi prodotti dalle attività oggetto del rapporto e, quando le ritenute siano applicate a titolo d’acconto o non siano previste, a effettuare le comunicazioni nominative all’Amministrazione finanziaria nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Obblighi del contribuente e profili dichiarativi

Quando la società fiduciaria non è tenuta ad applicare una tassazione a titolo definitivo sui redditi e proventi afferenti al patrimonio rimpatriato, il contribuente conserva l’obbligo di dichiarare nella dichiarazione annuale dei redditi i redditi imponibili relativi alle attività rimpatriate.

Per consentire alla fiduciaria di adempiere correttamente ai propri obblighi, il contribuente deve comunicarle tutte le informazioni relative ai flussi reddituali, anche se non fiscalmente rilevanti, e deve impegnarsi a non compiere atti di gestione o di amministrazione senza preventiva informazione alla stessa.

Esonero dal quadro RW e obblighi dell’intermediario

La circolare conferma che il rimpatrio eseguito senza il materiale trasferimento del bene nel territorio dello Stato, per il tramite di un intermediario italiano che assuma formalmente la custodia, il deposito, l’amministrazione o la gestione delle attività, determina l’esonero del contribuente dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi. L’esonero opera anche per gli intermediari, che non sono tenuti agli obblighi di monitoraggio.

Tale esonero dura per tutto il tempo in cui permane il rapporto con l’intermediario residente. Quando il rapporto si chiude, oppure quando il bene esce dal rapporto, l’intermediario deve comunicare l’evento all’Amministrazione finanziaria tramite il modello 770, quadro SO, secondo le istruzioni che saranno successivamente impartite.

Il contribuente deve invece compilare il quadro RW per tutte le attività, patrimoniali e non, che non risultano affidate in amministrazione all’intermediario finanziario, restando comunque fermi gli effetti dell’operazione di emersione. Le precisazioni valgono anche per le attività finanziarie e per le altre attività patrimoniali, incluse opere d’arte, imbarcazioni e gioielli.

Redditi delle attività finanziarie rimpatriate e opzione per il risparmio gestito

La circolare richiama quanto già affermato in precedenza in merito alla possibilità, per le società fiduciarie e per Poste italiane, di applicare ai redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate l’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, cioè il regime del risparmio gestito, anche se ordinariamente tali soggetti sono abilitati al solo regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del medesimo decreto.

Se il contribuente non ha esercitato l’opzione contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, la stessa può essere esercitata con comunicazione sottoscritta da rendere all’intermediario entro il 30 aprile 2010.

Vigilanza degli uffici

In chiusura, la circolare dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.

Punti principali

Riapertura dei termini per l’emersione

L’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legge n. 194/2009 ha riaperto i termini per il rimpatrio e/o la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute all’estero fino al 31 dicembre 2008. Le operazioni possono essere effettuate dal 30 dicembre 2009 al 30 aprile 2010. Non si tratta di una proroga, quindi non sono valide le operazioni concluse tra il 16 e il 29 dicembre 2009.

Misura dell’imposta straordinaria e scadenze

Per le operazioni effettuate nel periodo di riapertura l’imposta straordinaria è pari al 6% per le emersioni dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010 e al 7% per quelle dal 1° marzo al 30 aprile 2010. La circolare precisa che il 28 febbraio 2010, pur cadendo in giorno festivo, non beneficia dello slittamento al primo giorno lavorativo successivo. Rileva, a seconda dei casi, la data di addebito, di versamento, di disposizione per il pagamento o di bonifico ad altro intermediario.

Codici tributo e versamento

L’intermediario versa l’imposta straordinaria con i codici tributo già istituiti: 8107 per il rimpatrio e 8108 per la regolarizzazione. Il pagamento può avvenire tramite provvista fornita dal contribuente oppure trattenendo l’importo dal denaro rimpatriato.

Cause ostative e perfezionamento delle operazioni

Se al 30 aprile 2010 le operazioni non sono concluse per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell’interessato, gli effetti della dichiarazione riservata si producono comunque, purché le operazioni siano perfezionate entro un termine ragionevolmente vicino e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Le cause ostative possono essere comunicate anche al 28 febbraio 2010, mantenendo ferma l’aliquota del 6%, ma devono comunque essere rimosse entro il 31 dicembre 2010. L’imposta straordinaria va sempre corrisposta entro la scadenza prevista.

Rimpatrio giuridico di attività finanziarie e patrimoniali

Per immobili, quote di società civili immobiliari estere e altre attività patrimoniali, comprese quelle finanziarie, è possibile il rimpatrio giuridico mediante contratto di amministrazione con società fiduciarie residenti, senza trasferimento materiale del bene. La fiduciaria opera sulla base di un mandato, anche illimitato, con o senza rappresentanza, per compiere gli atti di amministrazione indicati dal contribuente. Essa si impegna ad applicare e versare ritenute o imposte sostitutive e, se necessario, a effettuare le comunicazioni nominative all’Amministrazione finanziaria.

Obblighi dichiarativi e monitoraggio

Se la fiduciaria non applica una tassazione a titolo definitivo sui redditi e proventi del patrimonio rimpatriato, il contribuente resta tenuto a dichiarare i relativi redditi imponibili nella dichiarazione annuale. Il contribuente deve inoltre comunicare alla fiduciaria tutte le informazioni sui flussi reddituali, anche non fiscalmente rilevanti, e non può compiere atti di gestione o amministrazione senza preventiva informazione. Il rimpatrio giuridico esonera dalla compilazione del quadro RW, e tale esonero vale anche per gli intermediari, finché dura il rapporto di custodia, deposito, amministrazione o gestione.

Cessazione del rapporto e comunicazioni all’Amministrazione

Se il rapporto con l’intermediario residente si chiude o il bene fuoriesce dal rapporto, l’intermediario deve comunicare l’evento all’Amministrazione finanziaria mediante il modello 770, quadro SO, secondo istruzioni successive. Il contribuente deve compilare il quadro RW per le attività non affidate in amministrazione all’intermediario, fermo restando l’effetto dell’operazione di emersione.

Regime fiscale dei redditi delle attività finanziarie rimpatriate

Le società fiduciarie e Poste italiane possono applicare ai redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate l’imposta sostitutiva prevista per il regime del risparmio gestito, anche se ordinariamente abilitate al solo risparmio amministrato. Se l’opzione non è stata esercitata con la dichiarazione riservata, può essere effettuata con comunicazione sottoscritta all’intermediario entro il 30 aprile 2010.

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