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Sentenza

Sentenza n. 253/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione del Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di Venafro del 16 giugno 2023, recante la non ammissione dell’alunno -OMISSIS- alla classe successiva, e del verbale del Consiglio di classe ivi richiamato; - dei verbali del Consiglio di Classe del 3 febbraio 2023 e di quello del 9 giugno 2023, relativi rispettivamente allo scrutinio del primo quadrimestre e a quello finale del secondo quadrimestre per l’a.s. 2022-2023, quest’ultimo con particolare riferimento alla parte in cui ha determinato la non ammissione dell'alunno suddetto alla classe successiva; - dei verbali del Consiglio di Classe nn. 1, 2, 3, 4 e 5, rispettivamente datati 21 ottobre 2022, 23 novembre 2022, 24 marzo 2023, 3 maggio 2023 e 9 maggio 2023, con particolare riferimento alla parte relativa all’alunno; - del documento di valutazione dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” del 21 agosto 2023; - delle pagelle del primo e del secondo quadrimestre; - della non conosciuta delibera del Consiglio dei docenti, e degli atti del Consiglio di classe e del Consiglio di Istituto per l’a.s. 2022/2023, con cui sono stati determinati i criteri per l'ammissione alla classe successiva; - di ogni atto prodromico, consequenziale ed anche indirettamente connesso a quelli sopra indicati e comunque degli atti depositati, che hanno determinato la non ammissione dell’alunno -OMISSIS- alla classe successiva; nonché per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni ex art. 30 del cod. proc. amm..

Giustizia amministrativa202300252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di scrutinio e provvedimento di non ammissione del minore alla classe III della scuola secondaria di primo grado, relativi all’anno scolastico 2022-2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il consiglio di classe ha disposto la non ammissione del minore alla classe successiva, deducendo: violazione della l. n. 170/2010, della l.r. Molise n. 1/2010, delle note ministeriali sui disturbi specifici dell’apprendimento e delle linee guida allegate al d.m. 12 luglio 2011; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento; violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 per difetto di motivazione; violazione dell’art. 1, comma 7, d.P.R. n. 122/2009 per la mancata comunicazione tempestiva dell’andamento scolastico dell’alunno. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivanti dalla mancata ammissione. Il TAR aveva già respinto l’istanza cautelare, ravvisando l’insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. In sede di merito, le amministrazioni hanno eccepito la sopravvenuta improcedibilità, poiché l’anno scolastico cui si riferivano gli atti era ormai terminato.

La decisione

La domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il termine dell’anno scolastico cui si riferivano gli atti ha reso non più utile una pronuncia demolitoria; il TAR ha inoltre valorizzato, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il comportamento processuale dei ricorrenti, che, dopo il rigetto della cautelare, non hanno depositato ulteriori scritti e non sono comparsi all’udienza di merito senza giustificare l’assenza. La domanda di risarcimento è stata respinta nel merito, poiché i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova dei pregiudizi specifici subiti dal minore in conseguenza della non ammissione. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura e delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • l. 170/2010

    La violazione della normativa sui disturbi specifici dell’apprendimento è stata dedotta dai ricorrenti, ma il TAR non ha esaminato nel merito tale censura, avendo dichiarato improcedibile la domanda di annullamento.

  • l.r. Molise n. 1/2010

    La violazione della normativa regionale è stata dedotta dai ricorrenti, ma non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • d.m. 12 luglio 2011

    Le linee guida sul diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA sono state richiamate quale parametro di legittimità, senza esame sostanziale da parte del TAR.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il difetto di motivazione è stato dedotto, ma la relativa censura non è stata decisa nel merito a causa dell’improcedibilità della domanda demolitoria.

  • art. 1, comma 7, d.P.R. 122/2009

    La disposizione è stata invocata per contestare la mancata comunicazione tempestiva dell’andamento scolastico, senza che il TAR procedesse alla verifica della sua concreta violazione.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta perché non è stata fornita prova dei pregiudizi specifici causalmente riconducibili agli atti di non ammissione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    La mancata prosecuzione dell’attività difensiva dopo il rigetto della cautelare e la mancata comparizione all’udienza, non giustificata, costituiscono elementi idonei a confermare la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando l’anno scolastico cui si riferiscono gli atti di scrutinio e di non ammissione alla classe successiva è definitivamente terminato, la domanda di annullamento può divenire improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non essendo più concretamente utile la rimozione degli atti.
  • La mancata prosecuzione dell’attività difensiva dopo il rigetto della domanda cautelare e la mancata comparizione all’udienza di merito, in assenza di giustificazione, possono costituire elementi ulteriori indicativi della sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
  • La domanda risarcitoria proposta per la mancata ammissione scolastica richiede la prova di pregiudizi specifici effettivamente subiti e del loro collegamento causale con gli atti impugnati; la mera allegazione del danno non è sufficiente.
  • L’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse non impedisce l’esame della domanda risarcitoria, che deve essere valutata autonomamente nel merito sulla base della prova del danno.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDanno da provvedimento illegittimo
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativa

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