Sentenza n. 879/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di collocamento in aspettativa senza assegni per la frequenza e conclusione del corso di formazione specifica in medicina generale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, laureata in medicina e chirurgia e arruolata come sottotenente dell’Aeronautica militare, aveva chiesto il collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 756 del d.lgs. n. 66/2010, per poter concludere il corso triennale di formazione specifica in medicina generale promosso dalla Regione Siciliana, già intrapreso e sospeso. L’Amministrazione ha respinto l’istanza rilevando che la ricorrente era stata reclutata mediante un concorso straordinario diretto a soddisfare specifiche esigenze dell’Aeronautica, era stata assegnata al Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di Perdasdefogu e costituiva l’unico ufficiale medico in servizio presso quella sede. Il diniego evidenziava inoltre la necessità di garantire continuità, prontezza ed efficacia del supporto sanitario, l’impossibilità di sostituire tempestivamente la ricorrente senza alterare la programmazione del personale e il pregiudizio per la funzionalità operativa della struttura. La ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 756 del Codice dell’ordinamento militare, carenza e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, eccesso di potere e violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che il diniego si fondasse su difficoltà di avvicendamento meramente ipotetiche, su esigenze generiche e non concrete e sull’erronea considerazione della propria fungibilità professionale. È stata inoltre contestata la tardività della memoria e dei documenti depositati dall’Avvocatura dello Stato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto tempestive o comunque utilizzabili le difese dell’Amministrazione: il deposito oltre le ore 12 era giustificato da un malfunzionamento tecnico non imputabile dei sistemi informativi e, in ogni caso, le argomentazioni erano state illustrate oralmente in camera di consiglio, con possibilità di replica per la ricorrente. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. L’art. 756 del d.lgs. n. 66/2010 riconosce l’aspettativa senza assegni al medico militare iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale, ma la subordina alla compatibilità con le esigenze di servizio. Secondo il TAR, il diniego è legittimo quando si fonda su esigenze rigorose, concrete e motivate, riferite ai compiti specifici e alle peculiarità di impiego del richiedente nonché alle esigenze organizzative e funzionali della struttura di appartenenza. Nel caso concreto, la motivazione non era stereotipata né basata su una generica scopertura di organico: indicava specificamente che la ricorrente era l’unico ufficiale medico della sede, descriveva le esigenze operative del poligono e spiegava le conseguenze della sua assenza e le difficoltà di sostituzione. La presenza di un medico civile è stata ritenuta irrilevante, perché la valutazione delle esigenze di servizio riguarda le posizioni dei militari. È stata respinta anche la censura sulla fungibilità della ricorrente, poiché l’essere l’unico ufficiale medico della sede costituiva proprio una peculiare condizione di impiego. Infine, la censura di violazione della proporzionalità è stata giudicata generica, non essendo stati indicati i diversi provvedimenti che l’Amministrazione avrebbe potuto adottare. Il ricorso è stato quindi definitivamente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 756 d.lgs. n. 66/2010
Il medico militare in servizio permanente, iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni, riservati ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio professionale, per il conseguimento del relativo diploma, necessario per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative vigenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
L’aspettativa è subordinata alla compatibilità con le esigenze di servizio. Il diniego è legittimo se fondato su esigenze rigorose, concrete e puntualmente motivate, riferite ai compiti specifici e alle peculiarità di impiego del militare e alle esigenze organizzative e funzionali della struttura di appartenenza.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- L’aspettativa senza assegni prevista per il medico militare iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale non è incondizionata, ma può essere negata quando risulti incompatibile con concrete e rigorosamente motivate esigenze di servizio.
- Per legittimare il diniego dell’aspettativa non è sufficiente il richiamo a generiche esigenze organizzative o a una mera scopertura di organico; l’amministrazione deve indicare le specifiche esigenze organizzative e funzionali della struttura di appartenenza e il loro rapporto con i compiti e la posizione del richiedente.
- La circostanza che il militare sia l’unico ufficiale medico in servizio presso una determinata sede costituisce una specifica peculiarità di impiego e può giustificare il diniego dell’aspettativa, se adeguatamente collegata alle esigenze operative della struttura.
- Nella valutazione della compatibilità dell’aspettativa con le esigenze di servizio militari rilevano le posizioni del personale militare; la presenza di un medico civile presso la sede non esclude, di per sé, la necessità di mantenere in servizio l’unico ufficiale medico militare.
- La censura di violazione del principio di proporzionalità deve indicare concretamente quali misure alternative l’amministrazione avrebbe potuto adottare per perseguire le proprie finalità senza negare l’aspettativa; una contestazione generica non è sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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