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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13254/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2012, recuperando a imponibile oltre 1,2 milioni di euro. L'Ufficio assumeva che le fatture emesse da un fornitore (Time Up s.r.l.) si riferissero a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite in una frode carosello, e che la società destinataria sapesse o dovesse sapere, con l'ordinaria diligenza, della natura fraudolenta dell'operazione. I giudici di merito avevano però annullato l'atto, ritenendo non provata la consapevolezza o anche solo la colpa della contribuente. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 19 d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente ritenuto insufficiente il quadro indiziario e avesse male applicato i principi sul riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi delle norme processuali richiamate nel ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni e con elementi oggettivi specifici, sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la conoscenza o conoscibilità, da parte del cessionario, della frode; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della propria diligenza massima e della propria incolpevole ignoranza. Ha quindi censurato la sentenza impugnata perché aveva valutato in modo insufficiente gli indizi addotti dall'Ufficio e aveva preteso, in sostanza, la prova piena della frode e della connivenza del cessionario, in contrasto con i principi consolidati. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili per dimostrare la frode e la consapevolezza del contribuente, purché sorrette da elementi oggettivi specifici e valutate secondo i criteri legali di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il diritto alla detrazione IVA può essere negato quando l'Amministrazione provi che l'operazione è soggettivamente inesistente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di deduzione della violazione di legge censurata nel primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente, poi assorbito.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma invocata nel secondo motivo per denunciare vizi della motivazione e della decisione.

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma richiamata per censurare la carenza motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione solo apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla motivazione apparente.

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    Norma procedurale indicata per il deposito della memoria nella fase camerale.

Massime di principio

  • Nelle controversie IVA relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore o dell'interposizione, ma anche la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del cessionario, potendo farlo anche mediante presunzioni semplici purché fondate su elementi oggettivi specifici e coerenti.
  • In presenza di una frode carosello o di una struttura fraudolenta articolata, l'onere probatorio dell'Ufficio può essere assolto mediante un insieme di indizi relativi alla catena dei soggetti coinvolti, alla mancanza di struttura operativa dell'interposto, alla provenienza della merce e alle condizioni anomale dell'operazione; se tale prova è fornita, spetta al contribuente dimostrare la propria estraneità e la diligenza massima esigibile.
  • La mera regolarità formale della contabilità, l'effettività del pagamento o della consegna e la persistenza di rapporti commerciali nel tempo non sono, da soli, decisivi per escludere la partecipazione o la conoscibilità della frode, se si confrontano con indici presuntivi contrari.
  • Il giudice di merito deve esaminare specificamente tutti gli elementi indiziari allegati dall'Amministrazione e non può sostituire a tale valutazione un'affermazione generica di insufficienza probatoria fondata su criteri incompatibili con la disciplina dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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