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Sentenza

Sentenza n. 5436/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202506012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della parte dell’ordinanza cautelare che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza parziale dell’ordinanza del Consiglio di Stato, deducendo di averla notificata telematicamente al Ministero della Giustizia e all’Avvocatura Generale dello Stato con richiesta di pagamento, senza ottenere l’adempimento. Hanno sostenuto la competenza del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a., l’autonoma esecutività del capo dell’ordinanza relativo alle spese di lite e l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. Hanno inoltre escluso l’applicabilità della sospensione prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001, riguardante i crediti derivanti dalla legge Pinto, poiché il credito azionato derivava direttamente dalla condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali e non dalla liquidazione di somme ex l. n. 89/2001.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso nei confronti del solo avvocato Michele Liguori e ha disposto l’estromissione dell’avvocato Vincenzo Liguori. La distinzione è stata fondata sulla dichiarazione resa nel giudizio d’appello, con la quale quest’ultimo aveva rinunciato alla distrazione delle spese in proprio favore e aveva consentito che esse fossero distratte esclusivamente in favore dell’altro difensore. Il Ministero della Giustizia è stato ordinato di dare completa esecuzione all’ordinanza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il pagamento della somma liquidata, oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., decorrenti dalla notifica del titolo fino al soddisfo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Collegio ha designato il procedimento di nomina di un commissario ad acta: il Capo di gabinetto del Ministero dovrà nominarlo, su istanza del creditore insoddisfatto, tra i funzionari del Ministero; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dall’insediamento. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; il capo relativo alla condanna alle spese è stato ritenuto autonomamente eseguibile.

  • art. 113, comma 1, c.p.a.

    Individua la competenza del Consiglio di Stato a conoscere dell’ottemperanza relativa a proprie pronunce.

  • art. 93 c.p.c.

    Rileva per la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    Fondamento degli interessi legali dovuti sulla somma liquidata, decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo fino al pagamento.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    È stato ritenuto applicabile anche all’ottemperanza diretta a conseguire il pagamento delle spese di lite in favore del difensore di soggetti titolari di crediti derivanti dall’irragionevole durata del processo; consente la nomina del commissario ad acta in caso di mancata esecuzione.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.

    La disposizione non è stata ritenuta applicabile al credito per spese di lite azionato dai ricorrenti, perché tale credito deriva direttamente dal titolo giudiziale di condanna del Ministero e non da somme liquidate ai sensi della legge Pinto.

Massime di principio

  • Il capo di una pronuncia del giudice amministrativo che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite costituisce un capo autonomamente esecutivo e può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza anche indipendentemente dalla sorte della statuizione principale.
  • La disciplina speciale che sospende o limita le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza per i crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 non si applica al credito per spese processuali derivante direttamente da una pronuncia giudiziale di condanna dell’amministrazione.
  • La distrazione delle spese di lite in favore di un difensore antistatario attribuisce la legittimazione a conseguire il pagamento al solo difensore indicato nel titolo, quando l’altro difensore abbia rinunciato alla distrazione in proprio favore.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione può essere ordinata a pagare la somma liquidata nel titolo, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla notificazione del titolo fino all’effettivo soddisfo.
  • In caso di mancata esecuzione dell’ordine di pagamento entro il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza, può essere prevista la nomina di un commissario ad acta secondo la disciplina richiamata dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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