Cassazione Penale, Sentenza n. 33675/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il ricorrente, condannato all’esito di giudizio abbreviato, aveva beneficiato della riduzione di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. per la mancata impugnazione della sentenza, con determinazione della pena finale in un anno, nove mesi e venti giorni di reclusione e 1.333 euro di multa. In sede esecutiva aveva chiesto la concessione della sospensione condizionale della pena, divenuta astrattamente possibile perché la riduzione aveva ricondotto la pena entro i limiti previsti dalla legge. Il Tribunale di Caltagirone aveva rigettato l’istanza, ritenendo che il giudice dell’esecuzione non potesse concedere il beneficio in assenza di una previsione legislativa e non potesse applicare analogicamente l’art. 671, comma 3, c.p.p. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 442, comma 2-bis, 671, 673 e 676 c.p.p., nonché degli artt. 3, 27 e 111 Cost., richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. nella parte in cui non consentiva al giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale e la non menzione quando il giudice della cognizione non aveva potuto provvedervi perché la pena era superiore ai limiti di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato con rinvio l’ordinanza impugnata. Ha chiarito che il giudice dell’esecuzione può concedere la sospensione condizionale quando la riduzione di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. fa rientrare la pena nei limiti dell’art. 163 c.p., purché risulti che il beneficio non sia stato riconosciuto in sede di cognizione proprio a causa della misura della pena. Il potere del giudice dell’esecuzione non opera invece quando il giudice della cognizione abbia espressamente escluso il beneficio sulla base di una prognosi negativa circa la futura astensione dalla commissione di ulteriori reati ai sensi dell’art. 164, comma 1, c.p. Nel caso concreto, il Tribunale aveva ritenuto in radice preclusa la concessione in sede esecutiva e non aveva formulato alcuna prognosi; inoltre, tale valutazione non risultava compiuta neppure dal giudice della cognizione. La questione è stata quindi rinviata al Tribunale di Caltagirone per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis, c.p.p.
Il giudice dell'esecuzione può concedere la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge.
La disposizione, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 2024, consente al giudice dell’esecuzione di valutare la concessione della sospensione condizionale quando la riduzione di un sesto per mancata impugnazione nel giudizio abbreviato rende la pena compatibile con i limiti di legge e il beneficio non era stato valutato in cognizione per la sola eccedenza della pena.
art. 163 c.p.
Limiti di pena per la concessione della sospensione condizionale.
La riduzione della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. deve ricondurre la pena entro i limiti quantitativi previsti per la sospensione condizionale.
art. 164, comma 1, c.p.
Prognosi relativa alla futura astensione dalla commissione di nuovi reati.
Se il giudice della cognizione ha già escluso espressamente la sospensione condizionale sulla base di una prognosi negativa di non recidiva, la questione non può essere rivalutata dal giudice dell’esecuzione nell’ambito del potere previsto dall’art. 442, comma 2-bis, c.p.p.
art. 671, comma 3, c.p.p.
La sentenza richiama la norma nell’ambito della questione relativa all’eventuale applicazione analogica, ma fonda la decisione direttamente sulla portata dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. come integrato dalla pronuncia costituzionale.
art. 673 c.p.p.
Norma indicata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 676 c.p.p.
Norma indicata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 3 Cost.
Richiamato nel quadro dei parametri costituzionali posti a fondamento della revisione dell’assetto normativo.
art. 27 Cost.
Richiamato, anche in relazione alla funzione rieducativa della pena, nel percorso argomentativo concernente la compatibilità costituzionale dell’originaria disciplina.
art. 111 Cost.
Richiamato tra i parametri costituzionali rilevanti nella precedente elaborazione giurisprudenziale menzionata dalla Corte.
Massime di principio
- Il giudice dell’esecuzione può concedere la sospensione condizionale della pena quando, per effetto della riduzione di un sesto prevista dall’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. a seguito della mancata impugnazione di una sentenza resa in giudizio abbreviato, la pena rientri nei limiti dell’art. 163 c.p. e risulti che il beneficio non sia stato riconosciuto in sede di cognizione esclusivamente perché la pena allora determinata superava tali limiti.
- Il potere del giudice dell’esecuzione previsto dall’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. è recuperatorio e non consente una nuova valutazione generale della sospensione condizionale: esso opera solo per colmare l’omessa valutazione determinata dall’originario superamento dei limiti quantitativi di pena.
- Quando il giudice della cognizione abbia espressamente negato la sospensione condizionale sulla base di una prognosi negativa circa la futura astensione dalla commissione di nuovi reati ai sensi dell’art. 164, comma 1, c.p., il giudice dell’esecuzione non può rivalutare tale prognosi in applicazione dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p.
- Se né il giudice della cognizione né quello dell’esecuzione hanno compiuto la necessaria valutazione prognostica, l’ordinanza che ritenga in radice preclusa la concessione del beneficio deve essere annullata con rinvio affinché il giudice dell’esecuzione esamini la richiesta nel rispetto dei presupposti indicati.
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