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Sentenza

Sentenza n. 14926/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202310248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo per plurime patologie, confermato da nuovi provvedimenti adottati all’esito del riesame amministrativo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già in servizio presso reparti dell’Aeronautica con mansioni amministrative e di telecomunicazione, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di ansia depressiva reattiva, ipertensione arteriosa, gastrite erosiva con ernia iatale, protrusioni discali multiple, fibrosi polmonare con calcificazioni apicali e rinofaringite catarrale cronica, nonché la concessione dell’equo indennizzo. Deduceva che le patologie fossero riconducibili alle condizioni lavorative, caratterizzate da turnazioni, permanenza in un locale seminterrato privo di finestre, stress, posture incongrue, uso prolungato di videoterminali e, soprattutto, presenza di tracce di amianto nella pavimentazione originaria dell’ufficio. Con il ricorso introduttivo contestava il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e il conseguente decreto ministeriale sia per manifesta erroneità e illogicità della valutazione medico-legale, sia per l’erroneità dell’affermazione di intempestività della domanda. Nel corso del giudizio l’Amministrazione rinnovava l’istruttoria e adottava un nuovo parere negativo e un nuovo decreto, impugnati con motivi aggiunti. Il ricorrente deduceva, in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione circa l’esposizione all’amianto, sostenendo che tra il 1985 e il 1991 mancasse il pavimento flottante e che il sistema di aerazione fosse vetusto e malfunzionante; contestava inoltre l’irrilevanza attribuita alla presenza di amianto incapsulato e invocava una disparità di trattamento rispetto a un collega al quale era stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché i provvedimenti originariamente impugnati erano stati sostituiti da nuovi atti negativi adottati all’esito di una rinnovata istruttoria e di una nuova valutazione amministrativa. Ha invece esaminato e respinto i motivi aggiunti. Ha rilevato che il nuovo decreto non si fondava più sull’intempestività della domanda, sicché tale profilo doveva ritenersi superato. Quanto alle censure sostanziali, il giudice ha qualificato il parere del Comitato di Verifica come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per violazione delle regole procedurali, carenza o illogicità manifesta della motivazione, travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze decisive. Nel caso concreto il Comitato aveva esaminato la documentazione medica e lavorativa, nonché gli accertamenti tecnici preventivi relativi ai locali e alla presenza di amianto. Il parere è stato ritenuto motivato, logico e coerente. Per le protrusioni discali, l’ipertensione, l’ansia depressiva e la gastrite con ernia iatale, il Comitato aveva ragionevolmente valorizzato la natura prevalentemente endogena, degenerativa o costituzionale delle patologie e l’assenza di specifici fattori di servizio dotati di efficacia causale o concausale determinante. Per la rinofaringite cronica non risultavano esposizioni protratte a gravi perfrigerazioni o a sostanze tossiche e irritanti. Quanto alla fibrosi polmonare con calcificazioni apicali, la presenza di tracce di crisotilo nei materiali, collocate sotto un pavimento flottante e accompagnate da concentrazioni di fibre aerodisperse inferiori ai limiti indicati dall’Amministrazione, non dimostrava un’esposizione professionale significativa, continuativa e inalabile. Il ricorrente non aveva provato che nel periodo 1985-1991 mancasse il pavimento flottante né che l’impianto di aerazione fosse malfunzionante; comunque, tali circostanze non avrebbero dimostrato di per sé una concausa certa ed efficiente della patologia. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, poiché il collega indicato aveva prestato servizio in un diverso ufficio caratterizzato da elevatissime concentrazioni di radon e amianto. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    sopravvenuta carenza di interesse

    L’adozione, nel corso del giudizio, di nuovi provvedimenti negativi emessi all’esito di una rinnovata istruttoria e sostitutivi di quelli originariamente impugnati rende inutile l’annullamento dei primi e determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 254 d.lgs. 81/2008

    valore limite di esposizione per l’amianto, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, fissato a 100 ff/litro (0,1 f/cmc di aria)

    La disposizione è richiamata nel procedimento amministrativo per valutare la concentrazione di fibre aerodisperse nei luoghi di lavoro; il giudice considera rilevante la misurazione ambientale effettuata dall’Amministrazione ai fini della valutazione dell’effettiva esposizione professionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo per disporre l’oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato nel dispositivo, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Il giudizio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio sulla riconducibilità di una patologia al servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito; è censurabile soltanto per violazione delle regole procedurali, carenza o manifesta illogicità della motivazione, inattendibilità metodologica, travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze concretamente decisive.
  • Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede la prova di un nesso causale o concausale efficiente e determinante tra attività lavorativa e patologia, accertato con certezza o con un elevato grado di credibilità logica e razionale; non sono sufficienti mere possibilità eziologiche, presunzioni o la semplice concomitanza temporale tra servizio e malattia.
  • Le condizioni lavorative generiche, gli ordinari disagi, la fatica e lo stress normalmente connessi alle mansioni non integrano, di regola, una causa o concausa efficiente e determinante; occorre allegare e dimostrare episodi o condizioni di servizio particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto ai compiti ordinari, dotati di concreta idoneità lesiva.
  • La mera presenza di materiali contenenti amianto in un ambiente di lavoro non dimostra automaticamente l’esposizione professionale causativa di una patologia: occorre provare che il materiale liberasse fibre mobili, che queste raggiungessero una concentrazione significativa e che fossero inalate per un periodo sufficiente, con una concreta incidenza eziopatogenetica sulla malattia.
  • L’adozione, durante il processo, di nuovi provvedimenti negativi adottati all’esito di una rinnovata istruttoria e sostitutivi degli atti impugnati determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento degli atti originari e rende improcedibile il ricorso introduttivo; il giudizio prosegue, se tempestivamente proposti, sugli atti sopravvenuti mediante motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

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