Sentenza n. 346/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - dell'informazione antimafia interdittiva della Prefettura di Lecce prot. -OMISSIS- del 6.11.2020; - della determinazione dirigenziale della Regione Puglia prot. n. -OMISSIS- del 15/12/2020; - della nota della Regione Puglia prot. n. -OMISSIS- del 01.12.2020; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare, di tutti gli atti istruttori, posti alla base del provvedimento interdittivo impugnato, tra i quali le informative rese dalle Forze dell'Ordine nel corso dell'istruttoria, degli atti di indagine e accertamenti del Gruppo interforze, nonché del parere del gruppo interforze reso in data 9.10.2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva prefettizia, determinazione regionale e nota regionale connesse
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Lecce sulla base di una pluralità di elementi indizianti, nonché gli atti regionali conseguenti e gli atti istruttori presupposti, inclusi gli accertamenti e il parere del Gruppo interforze. L'interdittiva riguardava una società riconducibile, direttamente o indirettamente anche tramite familiari, a soggetti collegati a un comune già sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata. Il ricorso è stato proposto senza domanda cautelare. Nelle more, la società è stata ammessa alla misura di prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94-bis d.lgs. 159/2011 e, successivamente, ha conseguito un'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011, non risultando più attuali cause ostative ai sensi dell'art. 67 del medesimo decreto. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, conseguente al venir meno dell'attualità dell'interdittiva e al conseguimento dell'informazione antimafia liberatoria dopo l'ammissione alla misura di prevenzione collaborativa. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito la legittimità dell'interdittiva, degli atti regionali e degli atti istruttori impugnati. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene una causa che determina il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro processuale della definizione del giudizio.
art. 84 d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base normativa dell'informazione antimafia interdittiva.
art. 91 d.lgs. 159/2011
Disciplina l'informazione antimafia; il comma 5 è richiamato quale base dell'informazione liberatoria conseguita dalla società.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Disciplina la misura di prevenzione collaborativa, cui la società è stata ammessa nelle more del giudizio.
art. 67 d.lgs. 159/2011
Individua le cause ostative la cui attualità è stata esclusa al momento del rilascio dell'informazione liberatoria.
art. 143 d.lgs. 267/2000
Richiamato per il precedente scioglimento del comune per infiltrazione della criminalità organizzata, quale elemento del contesto fattuale dell'interdittiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Il conseguimento, nelle more del giudizio, di un'informazione antimafia liberatoria può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro la precedente interdittiva, quando la parte ricorrente dichiari espressamente di non avere più interesse al ricorso.
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione e il giudice accerta una sopravvenuta causa di improcedibilità, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
- L'ammissione alla misura di prevenzione collaborativa e il successivo rilascio dell'informazione antimafia liberatoria possono incidere sull'attualità dell'interesse a contestare giudizialmente l'interdittiva antimafia precedentemente adottata.
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