Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/05/2017 n. 13308 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato due cartelle di pagamento relative a maggiori imposte IRPEF e ILOR per gli anni 1993 e 1994, derivanti dalla rideterminazione del reddito di partecipazione in conseguenza degli accertamenti definitivi emessi nei confronti della società. Ha dedotto, in particolare, l'illegittimo ampliamento del thema decidendum, l'intervenuta decadenza dell'Amministrazione per la tardiva notificazione delle cartelle e la nullità della sentenza della Commissione tributaria regionale per carenza di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto insussistente l'interesse della contribuente a contestare l'ampliamento della materia del giudizio, poiché l'Agenzia aveva già riconosciuto come non dovuto il 50% dell'importo originario in ragione del condono perfezionato e dei pagamenti effettuati. Ha inoltre escluso sia la carenza di motivazione della sentenza sia la decadenza dell'Amministrazione: trattandosi di cartelle fondate su sentenze passate in giudicato, il credito era soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione previsto per l'actio iudicati, decorrente dal passaggio in giudicato, e non ai termini decadenziali ordinari applicabili agli atti amministrativi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    La doglianza relativa alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata respinta per carenza di interesse, poiché l'Amministrazione aveva comunque ridotto la pretesa riconoscendo l'effetto del condono sul 50% dell'importo.

  • Legge n. 289 del 2002

    Il condono fiscale perfezionato mediante adesione e pagamento ha estinto la parte della pretesa corrispondente a quanto definito, nella fattispecie il 50% dell'importo originariamente iscritto a ruolo.

  • D.Lgs. n. 106 del 2005, art. 5-ter, e Legge n. 156 del 2005

    Le disposizioni richiamate dalla contribuente non sono state ritenute applicabili per fondare una decadenza, poiché la cartella era basata su un titolo giudiziale definitivo.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25

    Il termine decadenziale previsto per la messa in esecuzione dell'atto amministrativo non si applica quando la pretesa tributaria è stata definitivamente accertata da una sentenza passata in giudicato.

  • Art. 2953 c.c.

    Quando un credito, anche tributario, è consacrato in una sentenza passata in giudicato, il termine applicabile è quello ordinario decennale di prescrizione dell'actio iudicati, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza.

  • Art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5

    I motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione sono stati ritenuti infondati: la sentenza impugnata esponeva i fatti rilevanti e le ragioni, seppur sinteticamente, della decisione.

Massime di principio

  • Quando una pretesa tributaria è stata confermata da una sentenza passata in giudicato, il titolo della riscossione non è più il semplice atto amministrativo, ma la sentenza stessa.
  • In presenza di un titolo giudiziale definitivo, normalmente non si applicano i termini decadenziali previsti per la notificazione o l'esecuzione degli atti impositivi, ma il termine ordinario decennale di prescrizione dell'actio iudicati.
  • Gli accertamenti definitivi emessi nei confronti di una società di persone possono riflettersi sulla determinazione dei redditi dei soci secondo le rispettive quote di partecipazione, quando tale collegamento sia stato riconosciuto nei procedimenti precedenti.
  • L'adesione validamente perfezionata a un condono fiscale e il pagamento delle somme dovute possono ridurre o estinguere la corrispondente parte della pretesa, ma non necessariamente eliminano l'intero debito residuo.
  • Una censura processuale è inammissibile o priva di interesse quando, anche eliminando l'errore denunciato, il ricorrente non otterrebbe un risultato concreto più favorevole.
  • La motivazione della sentenza non deve essere estesa, ma deve consentire di individuare i fatti rilevanti, le questioni decise e il percorso logico seguito dal giudice.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.