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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3174/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 633, comma secondo, c.p. (fatto commesso da persona palesemente armata). Il PM rilevava che El Guabbas portava una cintura con il fodero di un grosso coltello la cui forma lasciava intuire il contenuto, che la persona offesa aveva avvertito l'effetto intimidatorio e che, quindi, la circostanza aggravante doveva ritenersi configurata.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la circostanza aggravante prevista dall'art. 633, comma secondo, c.p. richiede che l'arma sia portata in modo manifesto e chiaramente visibile ("palesemente armata"); non è sufficiente la mera supposizione o la percezione soggettiva della vittima. Nel caso concreto il fodero del coltello con impugnatura non visibile non rende palese la presenza dell'arma e dunque l'aggravante non è configurabile. Il richiamo del Procuratore Generale a precedenti su altre fattispecie (es. art. 609-ter) è stato ritenuto non pertinente.

Norme richiamate

  • art. 633, comma secondo, cod. pen.

    La circostanza aggravante opera solo quando il fatto è commesso da persona "palesemente armata": è necessario che l'arma sia manifestamente visibile/ostentata, non basta che l'agente sia semplicemente armato o che l'esistenza dell'arma sia solo ipotizzata.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    È il motivo di ricorso invocato dal PM (vizio di motivazione/errata applicazione della norma aggravante). La Corte ha ritenuto il motivo infondato alla luce del corretto significato di "palesemente armato".

  • art. 609-ter, comma primo, n. 2; art. 628, comma terzo; art. 629, comma secondo (richiamati dalla giurisprudenza)

    La giurisprudenza relativa all'uso di armi in altre fattispecie sottolinea la maggior lesività e l'effetto intimidatorio dell'ostentazione dell'arma; tuttavia tali precedenti riguardano l'uso o il porto in visibile evidenza e non spostano il significato di "palesemente" richiesto dall'art. 633, comma secondo.

Massime di principio

  • Per integrare la circostanza aggravante "persona palesemente armata" l'arma deve essere portata in modo manifesto e chiaramente visibile; non è sufficiente che sia dedotta o percepita in via ipotetica.
  • La valutazione è oggettiva: conta l'evidenza esteriore dell'arma al momento del fatto, non l'intenzione dell'agente né la sola percezione soggettiva della vittima.
  • Il mero fodero o indizio ambiguo della presenza di un'arma (ad es. impugnatura non visibile, arma coperta) non prova la palese armatura.
  • In situazioni analoghe è utile documentare la visibilità dell'arma (fotografie, dichiarazioni di testimoni oculari che descrivano l'arma come esposta/ostentata, eventuali rilievi sul luogo) per sostenere l'aggravante.
  • I precedenti su uso/porto di armi sono utili per il principio generale della maggior pericolosità, ma vanno valutati attentamente rispetto alla specifica formula normativa "palesemente armata".

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