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Sentenza

Sentenza n. 945/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Oristano n. 139/2024, recante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Oristano, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto a percepire 500 euro annui, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero all’accredito complessivo di 2.500 euro, oltre rivalutazione o interessi, nonché alle spese processuali. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell’Amministrazione nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, chiedendo la condanna del Ministero all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla definizione della controversia e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Dagli atti risultava tuttavia provato soltanto il pagamento delle spese legali al difensore antistatario, non anche della sorte capitale, della rivalutazione e degli interessi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla decisione di merito. Il giudice non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché non risultava dimostrato l’integrale adempimento del giudicato: era stato provato soltanto il pagamento delle spese legali, mentre non risultavano pagate la somma capitale riconosciuta dal giudice ordinario né la rivalutazione e gli interessi. Le spese e gli onorari del giudizio di ottemperanza sono stati compensati.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica del docente, ovvero di strumenti analoghi di erogazione del beneficio.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo condiziona l’avvio dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni indicate dalla norma.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è pronunciata in forma semplificata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non sia stata formalmente accertata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone la prova dell’integrale soddisfazione della pretesa oggetto del giudizio; il pagamento delle sole spese legali non dimostra l’esecuzione di un giudicato che impone anche il pagamento della sorte capitale, della rivalutazione e degli interessi.
  • Quando il giudizio di ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente, il giudice può compensare le spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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