Sentenza n. 2142/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1835/2023 depositata il 24.05.2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per sei anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1835/2023, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per euro 500,00 ciascuno. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero, che non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. L'ottemperanza non comprendeva le spese di lite della sentenza del giudice ordinario, distratte in favore del difensore, non essendo stata proposta domanda esecutiva con riguardo a tali somme. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato il credito né fornito indicazioni sull'andamento della procedura. Il ricorrente aveva inoltre chiesto la condanna al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti precisati. Ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la sentenza da eseguire era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Dalla documentazione e dalle dichiarazioni del ricorrente risultava l'assenza di qualsiasi pagamento, mentre il Ministero non aveva contestato né l'an né il quantum del credito. Il Ministero è stato quindi ordinato a effettuare integralmente i pagamenti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La richiesta di penalità di mora è stata respinta, perché ritenuta manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso e dell'entità delle somme. Le spese di lite sono state compensate, poiché il ricorrente aveva depositato soltanto tardivamente la copia del ricorso introduttivo del giudizio lavoristico, dopo un ordine istruttorio del TAR, contribuendo alla dilatazione dei tempi processuali.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte dell'amministrazione deve essere decorso prima di poter accertare l'inadempimento rilevante ai fini dell'ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
La pronuncia applica il giudizio di ottemperanza mediante accertamento dell'inottemperanza, assegnazione di un termine all'amministrazione e nomina preventiva del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna al pagamento, l'inottemperanza può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non abbia eseguito neppure parzialmente la prestazione dovuta.
- Quando l'amministrazione costituita non contesta né l'esistenza né l'entità del credito risultante dal titolo esecutivo e non fornisce elementi sull'avvenuto pagamento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale adempimento entro un termine prestabilito.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento subordinato all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e fissando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora non deve essere applicata quando, avuto riguardo al tempo trascorso e all'entità delle somme dovute, la sua imposizione risulti manifestamente iniqua.
- L'oggetto dell'ottemperanza è delimitato dalle domande effettivamente proposte: le spese di lite distratte in favore del difensore restano estranee al giudizio se il ricorrente non abbia chiesto l'esecuzione del titolo anche per tali somme.
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