Ordinanza n. 284/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura pubblica per l’affidamento in gestione e uso del Centro Sportivo Cambonino, nonché dichiarazione di desertezza del Lotto 1
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale con cui il Comune di Cremona l’ha esclusa dalla procedura pubblica relativa alla gestione e all’uso degli impianti sportivi del Centro Sportivo Cambonino, per la ritenuta mancanza del piano di fattibilità tecnico-economica, qualificato dall’avviso come parte sostanziale e fondamentale ai fini della giustificazione della durata dell’affidamento. È stata inoltre contestata la dichiarazione di desertezza del Lotto 1, motivata dalla mancanza di documentazione sostanziale in entrambe le istanze pervenute, nonché la successiva nota comunale di risposta al preavviso di ricorso. La ricorrente ha dedotto, in particolare, l’illegittima interpretazione e applicazione dell’avviso e del disciplinare in senso eccessivamente formalistico, in violazione dei principi di massima partecipazione e di tassatività delle cause di esclusione, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha dato atto che la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, in forza di un accordo tra le parti sulle spese. Non è stata quindi svolta una valutazione cautelare sul fumus boni iuris o sul periculum in mora, né è stata adottata alcuna misura sospensiva. Il Collegio ha riservato alla fase di merito l’esame della questione relativa alla qualificazione della procedura: occorrerà stabilire se essa rientri nell’ambito dei contratti di concessione disciplinati dal primo comma dell’art. 13 del d.lgs. 36/2023 oppure nell’ambito previsto dal secondo comma della medesima disposizione, con le conseguenze applicabili alle censure proposte. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata proposta ai sensi della disciplina generale della tutela cautelare nel processo amministrativo, ma il giudice non ne ha esaminato i presupposti a seguito della rinuncia.
art. 13, comma 1, d.lgs. 36/2023
La riconducibilità della procedura all’ambito dei contratti di concessione previsto dal primo comma è stata riservata alla fase di merito.
art. 13, comma 2, d.lgs. 36/2023
La possibile riconducibilità della procedura all’ambito previsto dal secondo comma è stata riservata alla fase di merito, unitamente alle relative conseguenze sulle censure.
Massime di principio
- Quando la parte rinuncia all’istanza cautelare, il giudice deve darne atto senza procedere alla valutazione di fumus boni iuris e periculum in mora; la controversia sugli atti impugnati può rimanere riservata alla fase di merito.
- La qualificazione giuridica di una procedura relativa alla gestione e all’uso di impianti sportivi, come contratto di concessione oppure come fattispecie ricadente nell’ambito diverso previsto dall’art. 13, comma 2, del d.lgs. 36/2023, può incidere sulle conseguenze applicabili alle censure e deve essere definita nella fase di merito quando non è necessaria ai fini della decisione cautelare.
- La rinuncia alla domanda cautelare, accompagnata da un accordo tra le parti, può comportare la compensazione delle spese della fase cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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