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Sentenza

Sentenza del 15/11/2019 n. 8614 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 245/2019 TRIBUTI (IN GENERALE) - Società- Cancellazione dal registro delle imprese - Art 28, comma 4, D Lgs n 175/2014 - Efficacia retroattiva- Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'omesso versamento di ritenute alla fonte per l'anno 2007, oltre sanzioni, e alla presunta distribuzione di utili derivante da operazioni ritenute fittizie. Ha eccepito l'estinzione e cancellazione della società dal Registro delle imprese già nel 2012, l'assenza di responsabilità personale del liquidatore, la mancata conoscenza dei fatti contestati, l'assenza di riparti ai soci e il difetto di prova dell'accordo simulatorio e della consapevolezza della società. La questione preliminare riguardava inoltre l'applicabilità retroattiva dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, che differisce di cinque anni gli effetti fiscali dell'estinzione societaria.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014 abbia natura sostanziale e non interpretativa, sicché non può essere applicato retroattivamente. Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione opera solo quando la richiesta di cancellazione sia presentata dal 13 dicembre 2014 in poi. Poiché la società era stata cancellata nel 2012, la nuova disciplina non era applicabile. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per carenza di legittimazione: la società era già estinta prima della notifica dell'accertamento e l'ex liquidatore non aveva più il potere di rappresentarla; inoltre l'avviso non era rivolto a lui personalmente. L'avviso, essendo emesso nei confronti di una società già estinta, è stato considerato inesistente. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le hanno sostenute.

Norme richiamate

  • Art. 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014

    Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società si applica nei casi in cui la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese sia presentata il 13 dicembre 2014 o successivamente.

    La disposizione ha natura sostanziale, non ha valore interpretativo e non è retroattiva. Il differimento quinquennale opera esclusivamente per le società cancellate sulla base di una richiesta presentata durante la vigenza della nuova disciplina.

  • Art. 2495, comma 2, Codice civile

    La cancellazione dal Registro delle imprese determina l'estinzione della società.

    Prima dell'entrata in vigore della disciplina speciale, l'estinzione della società produceva i propri effetti anche nei confronti dei rapporti tributari, senza il differimento quinquennale previsto dal D.Lgs. n. 175/2014.

  • Art. 36, D.P.R. n. 602/1973

    La disciplina della responsabilità tributaria di liquidatori, amministratori e soci deve essere coordinata con l'effettiva esistenza della società e con i limiti della responsabilità personale previsti dalla legge.

  • Cassazione, sentenza n. 6743/2015

    Ha affermato la natura sostanziale e la conseguente irretroattività dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014.

  • Cassazione, ordinanze nn. 23625/2017 e 7236/2018

    La cancellazione della società prima della notifica dell'accertamento e dell'instaurazione del giudizio comporta il difetto di capacità processuale della società e di legittimazione dell'ex liquidatore a rappresentarla.

  • Cassazione, ordinanza n. 16721/2019

    Il difetto originario di capacità processuale e di legittimazione è insanabile e deve condurre a una pronuncia di improcedibilità o comunque a una decisione processuale preclusiva.

Massime di principio

  • Il differimento quinquennale degli effetti fiscali della cancellazione societaria introdotto dal D.Lgs. n. 175/2014 non si applica alle società cancellate prima del 13 dicembre 2014.
  • Dopo la cancellazione, la società perde la capacità processuale e l'ex liquidatore non può rappresentarla in giudizio, salvo che agisca per una propria distinta posizione personale.
  • Un avviso notificato a una società già estinta può essere viziato radicalmente, soprattutto quando sia formalmente intestato alla società e non contenga una autonoma pretesa nei confronti dell'ex liquidatore o dei soci.
  • La responsabilità personale dell'ex liquidatore o dei soci non deriva automaticamente dalla mera carica ricoperta o dalla qualità di socio: deve essere fondata su una specifica base normativa e sui relativi presupposti probatori.
  • Quando il contribuente intende contestare un atto rivolto a una società estinta, deve verificare preliminarmente la data di cancellazione, la data di presentazione della richiesta di cancellazione, la data di notifica dell'atto e la qualità effettiva del soggetto destinatario.
  • La mancanza di un riparto ai soci può essere rilevante per escludere o limitare la responsabilità dei soci, ma non sostituisce la verifica degli ulteriori presupposti richiesti dalla disciplina tributaria applicabile.

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