Sentenza del 15/11/2019 n. 4563 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'atto di accertamento relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2012, sostenendo che non fosse stato validamente notificato. Dopo un primo tentativo presso il precedente indirizzo, risultato infruttuoso perché il destinatario si era trasferito, il messo comunale aveva effettuato ulteriori tentativi presso lo stesso indirizzo e aveva poi proceduto alla notifica mediante deposito presso la Casa Comunale e affissione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendo il contribuente irreperibile assoluto. Il contribuente ha contestato l'assenza di ricerche effettive presso eventuali altre abitazioni, uffici o aziende presenti nel medesimo Comune del domicilio fiscale e l'omessa indicazione di tali ricerche nella relata di notifica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e annullato l'atto di accertamento. Ha ritenuto invalida la notifica perché il messo aveva ripetuto i tentativi presso il medesimo indirizzo, pur sapendo che il contribuente non vi abitava più, senza svolgere ricerche idonee a verificare se egli avesse un'altra abitazione, un ufficio o un'azienda nello stesso Comune. Inoltre, la relata non dava conto dell'effettivo svolgimento di tali ricerche. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973
Quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
La procedura di notifica per irreperibilità assoluta è ammessa solo dopo che il notificatore abbia verificato che nel Comune del domicilio fiscale il contribuente non disponga più di alcuna abitazione, ufficio o azienda. Non è sufficiente constatare che il destinatario non si trovi presso l'indirizzo precedentemente noto.
Art. 140 c.p.c.
Avviso del deposito presso la casa comunale e successivi adempimenti previsti per il destinatario temporaneamente irreperibile.
Quando residenza e indirizzo sono conosciuti, ma il destinatario non viene trovato, deve applicarsi il rito ordinario dell'irreperibilità relativa previsto dall'art. 140 c.p.c., salvo che siano state accertate le condizioni più rigorose dell'irreperibilità assoluta.
Cass. civ., sentenza n. 16696 del 3 luglio 2013
Il messo deve effettuare ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale per verificare che il trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
Il passaggio alla procedura ex art. 60, lett. e), richiede una verifica concreta dell'irreperibilità assoluta.
Cass. civ., ordinanza n. 2887 del 3 luglio 2013
Le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile sono insufficienti per l'effettuazione della notifica ex art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
La semplice dichiarazione del portiere o custode circa il trasferimento del destinatario non dimostra, da sola, che quest'ultimo non abbia più alcun recapito nel Comune.
Cass. civ., ordinanza n. 6765 del 2019
Il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assoluta del contribuente.
La verifica deve riguardare l'assenza di abitazione, ufficio o azienda nel Comune del domicilio fiscale e non può limitarsi al controllo del precedente indirizzo.
Cass. civ., ordinanza n. 19958 del 27 luglio 2018
Dalla relata deve evincersi con chiarezza l'effettivo compimento delle ricerche, pur senza formule sacramentali.
La relata non deve utilizzare formule predeterminate, ma deve descrivere in modo sufficientemente chiaro le attività svolte per accertare l'irreperibilità assoluta.
Massime di principio
- La notifica degli atti tributari mediante deposito presso la Casa Comunale e affissione all'albo, prevista per l'irreperibilità assoluta, è una procedura eccezionale e meno garantista e può essere utilizzata solo dopo verifiche concrete sull'assenza del destinatario in tutto il Comune del domicilio fiscale.
- Il fatto che il contribuente non sia più reperibile presso l'indirizzo registrato o che il custode riferisca un trasferimento non è, da solo, sufficiente a configurare l'irreperibilità assoluta.
- Se il destinatario potrebbe avere un diverso indirizzo, abitazione, ufficio o azienda nello stesso Comune, il notificatore deve svolgere ricerche ulteriori e applicare, ove necessario, la procedura ordinaria dell'art. 140 c.p.c.
- Le ricerche effettuate devono risultare dalla relata di notifica con indicazioni concrete e comprensibili, anche senza formule rigide o predeterminate.
- L'omissione delle ricerche richieste o la loro mancata documentazione può comportare l'invalidità della notifica e, conseguentemente, l'annullamento dell'atto impositivo se la notifica non è stata sanata in altro modo.
- L'eventuale mancata comunicazione della variazione del domicilio fiscale non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di eseguire correttamente le verifiche preliminari richieste per la notifica per irreperibilità assoluta.
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