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Sentenza

Sentenza del 15/11/2019 n. 4556 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la deduzione di quote di ammortamento relative all'avviamento, ritenendo che, a seguito del conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, l'avviamento già iscritto nella contabilità della conferente non fosse trasferibile al conferitario. Secondo l'Ufficio, le quote di ammortamento indicate in dichiarazione violavano gli articoli 103, comma 3-bis, e 176 del TUIR. La società sosteneva invece che l'avviamento fosse una qualità inscindibile dell'azienda e che il conferitario subentrasse nel relativo valore fiscale.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione favorevole alla società. È stato ritenuto che l'avviamento non sia una qualità personale dell'imprenditore, ma una componente dell'azienda, inscindibile dal complesso aziendale e non autonomamente trasferibile. Pertanto, in caso di conferimento, l'avviamento segue l'azienda e il conferitario subentra nel valore fiscale che esso aveva presso il conferente. Le spese di lite sono state compensate per la natura controversa della questione e l'assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata quale base dell'accertamento analitico-induttivo con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione il maggior imponibile.

  • Art. 103, comma 3-bis, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Norma utilizzata dall'Ufficio per contestare la deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento. La Commissione ha escluso la violazione prospettata, riconoscendo la continuità del valore fiscale dell'avviamento presso il conferitario.

  • Art. 176, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Disciplina il conferimento d'azienda. Nel caso esaminato, l'azienda conferita è stata interpretata come comprensiva dell'avviamento, il quale, essendo inscindibile dal complesso aziendale, segue necessariamente il trasferimento dell'azienda.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 3 marzo 2009

    Richiamata dalle parti con riferimento alla natura non realizzativa del conferimento d'azienda effettuato ai sensi dell'articolo 176 del TUIR e alla continuità dei valori fiscali.

  • Norma di comportamento AIDC n. 181 dell'8 giugno 2011

    Richiamata per sostenere che, nel conferimento d'azienda, il conferitario subentra nel valore fiscale dell'avviamento già iscritto presso il conferente, analogamente agli altri elementi aziendali.

Massime di principio

  • L'avviamento è normalmente considerato una qualità dell'azienda e non del soggetto che la possiede; pertanto, in caso di trasferimento o conferimento dell'azienda, segue il complesso aziendale.
  • Quando un elemento patrimoniale è inscindibile dall'azienda e non può circolare autonomamente, il suo valore fiscale tende a trasferirsi al conferitario insieme agli altri elementi aziendali.
  • Nel conferimento d'azienda in regime di neutralità fiscale, occorre verificare la continuità dei valori fiscali e la corretta successione del conferitario nelle posizioni fiscali del conferente.
  • La deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento richiede che il valore sia fiscalmente riconosciuto e correttamente collegato all'azienda trasferita; non è sufficiente la sola iscrizione contabile.
  • In presenza di orientamenti interpretativi non univoci, la ricostruzione della natura dell'avviamento e della documentazione relativa al conferimento può risultare decisiva anche ai fini della ripartizione delle spese processuali.

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