Cassazione Civile, Ordinanza n. 17322/2026 del 01/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
Una società lussemburghese, poi fallita, aveva agito contro alcuni soggetti collegati alla compagine sociale chiedendo la condanna ex art. 2041 c.c. per asserito arricchimento conseguito a suo danno, in relazione a somme che si assumevano distratte dal patrimonio sociale mediante operazioni contabili e trasferimenti verso società estere. Nel corso del giudizio la domanda era stata in parte riqualificata anche come azione risarcitoria da illecito extracontrattuale ex artt. 2033 e 2043 c.c., ma i giudici di merito avevano rigettato la pretesa, ritenendo prescritta l’azione risarcitoria e comunque non accoglibile la domanda di arricchimento senza causa. Nel ricorso per cassazione la curatela ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2043 e 2947 c.c. per avere la Corte d’appello fatto decorrere la prescrizione dal 2008 anziché dal 2015, anno in cui il liquidatore avrebbe avuto piena consapevolezza del danno grazie ad avvisi di accertamento; ha inoltre sostenuto che dalle risultanze del processo penale emergeva in modo decisivo la natura illecita delle condotte. Con il secondo motivo ha denunciato errata percezione di prove inesistenti ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., lamentando che i giudici di merito avessero ignorato documenti e dichiarazioni testimoniali del parallelo processo penale, che a suo dire escludevano la conoscenza del danno sin dal 2008. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché l’accertamento di merito sulla decorrenza della prescrizione era coerente con le risultanze istruttorie e con il principio secondo cui il termine decorre quando il danneggiato, con l’ordinaria diligenza, possa conoscere illecito, danno e nesso causale; ha ritenuto il secondo motivo infondato, perché mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il ricorso non attingeva l’ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata, relativa alla carenza dei presupposti dell’azione di arricchimento senza causa per difetto di unicità del fatto costitutivo e per la proposizione della domanda contro i soci anziché contro le società beneficiarie delle condotte. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della curatela ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della curatela del fallimento. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva già rigettato l’impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado sfavorevole alla società fallita. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo sulla prescrizione, ha respinto il secondo motivo perché volto soltanto a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, e ha rilevato che il ricorso non censurava in modo idoneo la autonoma ratio decidendi relativa all’inammissibilità/fondatezza negativa dell’azione di arricchimento senza causa. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese di legittimità in favore dei due gruppi di controricorrenti e con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2041 c.c.
L’azione di arricchimento senza causa non può essere accolta se manca la corretta individuazione dei presupposti dell’arricchimento e dell’impoverimento e se la domanda è proposta contro soggetti diversi da quelli che avrebbero conseguito l’arricchimento.
art. 2033 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente come base di una riqualificazione della domanda nei limiti delle originarie allegazioni.
art. 2043 c.c.
La prescrizione dell’azione risarcitoria decorre da quando il danneggiato, usando l’ordinaria diligenza, è in grado di conoscere illecito, danno e nesso causale.
art. 2947 c.c.
La prescrizione quinquennale del risarcimento da fatto illecito decorre dalla percezione, con ordinaria diligenza, degli elementi essenziali del danno e della sua derivazione causale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura ex n. 3 non può essere utilizzata per sovvertire accertamenti di fatto congruamente compiuti dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La deduzione di errata percezione delle prove non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
art. 116 c.p.c.
La valutazione dell’attendibilità delle prove e delle presunzioni resta riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti consentiti.
art. 395 n. 4 c.p.c.
Il travisamento della prova, ove sussistente, è prospettabile tramite revocazione e non attraverso una generica censura di valutazione del materiale istruttorio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo per omesso esame non consente di criticare la complessiva valutazione delle risultanze processuali né di ottenere una nuova ricostruzione del fatto.
art. 13 comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- La prescrizione dell’azione di risarcimento da illecito decorre dal momento in cui il danneggiato, con l’ordinaria diligenza, può percepire l’esistenza del fatto dannoso, del nesso causale e degli elementi essenziali dell’illecito, non essendo necessario che conosca con precisione l’esatto ammontare del danno.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o delle risultanze documentali: il sindacato di legittimità non può sostituire il convincimento del giudice di merito sulla maggiore o minore attendibilità del materiale istruttorio.
- La denuncia di errata percezione delle prove è distinta dalla critica alla loro valutazione: il travisamento rilevante segue gli specifici rimedi processuali previsti, non può essere fatto valere come mera richiesta di rivalutazione del merito.
- Il ricorso per cassazione deve colpire tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; se una ratio decisiva non viene censurata, il ricorso è comunque inammissibile o infondato per difetto di decisività.
- L’azione di arricchimento senza causa richiede la rigorosa verifica dei presupposti di legge, inclusa l’unicità del fatto costitutivo tra arricchimento e impoverimento e la corretta individuazione del soggetto effettivamente avvantaggiato.
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