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Sentenza

Sentenza del 18/01/2017 n. 1114 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sostenendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507/1993, art. 9, comma 7, nonché delle ulteriori disposizioni richiamate. In particolare, ha contestato l'interpretazione secondo cui gli impianti pubblicitari sarebbero soggetti esclusivamente all'imposta sulla pubblicità e non anche alla TOSAP. Il Comune ha sostenuto che, quando la pubblicità è effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'imposta sulla pubblicità non esclude la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la questione relativa alla cumulabilità tra imposta sulla pubblicità e TOSAP. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché il Comune, nonostante il rinvio disposto per consentirgli di produrre la prova della notificazione del ricorso alla parte intimata, non ha dimostrato l'avvenuta notifica. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché la contribuente non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 7

    Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione

    La disposizione, secondo la tesi sostenuta dal Comune, prevede che l'imposta sulla pubblicità e la TOSAP possano applicarsi cumulativamente quando gli impianti pubblicitari occupano beni comunali. La Corte, tuttavia, non ha valutato questa interpretazione perché ha dichiarato il ricorso improcedibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto indicate nel ricorso.

  • L. n. 127/1997, art. 17, comma 63

    Richiamata dal Comune tra le disposizioni asseritamente violate, senza che la Corte ne esaminasse il contenuto applicativo in ragione dell'improcedibilità.

  • L. n. 448/1998, art. 31, comma 27

    Richiamata dal Comune nel motivo di ricorso, ma non esaminata nel merito dalla Corte.

Massime di principio

  • La mancata prova della notificazione del ricorso per cassazione può comportare l'improcedibilità dell'impugnazione, anche se la causa è stata rinviata proprio per consentire il deposito di tale prova.
  • Il ricorrente ha l'onere di documentare tempestivamente e adeguatamente gli adempimenti processuali indispensabili, come la notifica del ricorso alla controparte.
  • Quando un'impugnazione è dichiarata improcedibile per un vizio processuale, il giudice può non esaminare le questioni sostanziali sollevate, anche se potenzialmente rilevanti.
  • La sentenza non stabilisce in modo definitivo, per questo caso, se imposta sulla pubblicità e TOSAP siano cumulabili: la questione è rimasta senza esame per ragioni processuali.
  • In situazioni analoghe, l'assenza di attività difensiva della parte intimata può escludere la liquidazione delle spese a suo favore, pur in presenza di un esito favorevole.

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