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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21134/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ouni Bilel impugnava la condanna alla multa di euro 15.000,00 per violazione dell'ordine di allontanamento del Questore di Brindisi del 23/05/2020 (reato ex art. 14, comma 5-ter T.U. imm.). Ha dedotto tre motivi: 1) l'impossibilità del rimpatrio a causa della pandemia Covid-19 e delle relative restrizioni; 2) l'esistenza di giustificato motivo per l'inottemperanza (stato di indigenza), richiamando l'art. 14, comma 5-quater T.U. imm.; 3) la mancata valutazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. In particolare, rispetto alla prima doglianza si è osservato che dagli atti risultava che l'imputato si era spostato da Brindisi a Livorno nel periodo di riferimento, per cui non è stata dimostrata l'impossibilità concreta di lasciare il territorio. Sul secondo motivo la Corte ha rilevato che lo stato di indigenza era dedotto ma non provato: l'onere della prova sulle situazioni ostative grava sull'interessato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha indicato elementi di fatto positivi trascurati dal giudice. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sanzione irrogata in primo grado resta confermata.

Norme richiamate

  • D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico sull'immigrazione, art. 14, comma 5-bis

    «allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere accolto dallo stato di origine o di provenienza»

    Definisce l'ordine del questore e i presupposti per l'applicazione del termine di sette giorni: se non è possibile il rimpatrio o non vi è prospettiva ragionevole di esecuzione, il questore ordina l'allontanamento entro sette giorni.

  • D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico sull'immigrazione, art. 14, comma 5-ter

    La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis integra il reato punito dal comma 5-ter: l'inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore è sanzionata penalmente.

  • D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico sull'immigrazione, art. 14, comma 5-quater

    Prevede la possibilità che la sussistenza di giustificato motivo (ostacoli oggettivi o soggettivi alla esecuzione dell'allontanamento) escluda la responsabilità; tuttavia la prova di tali cause ostative grava sull'interessato.

  • Art. 14-ter T.U. imm.

    Norme correlate richiamate in giurisprudenza sul tema dell'onere della prova riguardo alle situazioni ostative che impediscano l'allontanamento; la Corte ha riaffermato che il proponente deve dimostrare concretamente l'impossibilità.

  • Art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    Le circostanze attenuanti generiche possono ridurre la pena, ma la loro applicazione richiede elementi fattuali positivi che il ricorrente doveva indicare e provare; l'assenza di tali elementi legittima il diniego.

  • Art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di proporzionalità della pena; la Corte ha osservato che l'affermazione astratta del principio non sostituisce l'apporto di elementi fattuali necessari a dimostrare sproporzione.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Disciplina la condanna alle spese del procedimento nel giudizio di impugnazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • L'onere di provare fatti impeditivi o giustificativi dell'inosservanza dell'ordine di allontanamento grava sul ricorrente: mere deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • In contesti di emergenza (es. pandemia) l'affermazione generica di impossibilità al rimpatrio va supportata da prove concrete (divieti di viaggio ufficiali, dinieghi all'accoglienza, documentazione dalle autorità competenti, impossibilità di trasporto), altrimenti il giudice può ritenere infondata l'eccezione.
  • La circostanza che l'interessato si sia potuto spostare dal luogo di emissione dell'ordine ad altra provincia è un elemento che può contraddire la tesi dell'impossibilità di lasciare il territorio nazionale.
  • Lo stato di indigenza può costituire motivo ostativo solo se adeguatamente provato (documentazione amministrativa, attestazioni di assistenza, certificazioni di incapienza); senza tali prove la tesi non supera l'onere probatorio.
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti generiche o la riduzione della sanzione è necessario indicare e dimostrare elementi di fatto favorevoli (comportamento, condizioni personali, documentazione) che il giudice possa valutare positivamente.
  • In sede di difesa contro una contestazione per inosservanza dell'ordine di allontanamento, è utile raccogliere e produrre tempestivamente: comunicazioni ufficiali delle autorità sul divieto di rimpatrio, prove di tentativi di rimpatrio non riusciti, documentazione sullo stato economico e sociale, e qualsiasi atto che dimostri ostacoli concreti all'esecuzione dell'allontanamento.

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