Sentenza del 27/07/2016 n. 15612 - Corte di Cassazione
REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IVA - Errata compensazione in sede di liquidazione periodica - Sussistenza del credito d'imposta in sede di dichiarazione annuale - Irrilevanza - Sanzione - Applicabilità - "Ratio" - Danno per l'erario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'utilizzo, nelle liquidazioni periodiche IVA, di un credito d'imposta che non risultava utilizzabile in quel momento, pur essendo eventualmente spettante e compensabile nella dichiarazione annuale. La CTR Toscana aveva ritenuto l'errore meramente formale, poiché il credito esisteva e non vi sarebbe stata una sottrazione definitiva d'imposta, riducendo o disapplicando la sanzione prevista per l'omesso versamento. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, alla scadenza periodica, il credito non sussisteva ai fini della compensazione e che ciò aveva comportato il mancato versamento tempestivo dell'IVA, con un ritardato incasso e un deficit di cassa per l'Erario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Toscana e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che l'errata compensazione in sede di liquidazione periodica non costituisce una violazione meramente formale neppure quando il credito risulti successivamente spettante in sede di dichiarazione annuale. L'operazione determina infatti un mancato versamento alla scadenza e un ritardato incasso dell'imposta da parte dell'Erario, con applicazione della sanzione per omesso o tardivo versamento. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 1.500, oltre accessori e spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1
sanzione per l'omesso versamento di imposta
La norma si applica anche quando il mancato versamento deriva dall'utilizzo anticipato o comunque indebito di un credito IVA in compensazione durante una liquidazione periodica. È sufficiente che l'imposta non sia stata versata alla scadenza prevista, anche se il credito diventa utilizzabile successivamente.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5-bis
La disciplina delle violazioni meramente formali non è applicabile quando l'errata compensazione incide sulle scadenze di versamento e determina un ritardato incasso dell'imposta, anche se il pregiudizio erariale è soltanto temporaneo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme in materia di sanzioni tributarie.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di decidere direttamente la causa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Codice di procedura civile, art. 378
Richiamato in relazione alla memoria depositata dalla parte resistente nel giudizio di Cassazione.
Cassazione, sentenza n. 23755 del 20 novembre 2015
Principio di continuità giurisprudenziale: l'errata utilizzazione della compensazione IVA in una liquidazione periodica, anche se il credito è poi riconosciuto nella dichiarazione annuale, non è una violazione formale e comporta l'applicazione della sanzione per omesso versamento.
Massime di principio
- Per valutare la legittimità di una compensazione IVA occorre verificare non solo l'esistenza finale del credito, ma anche se esso fosse utilizzabile alla specifica scadenza periodica.
- Un credito realmente spettante in dichiarazione annuale non può essere utilizzato anticipatamente nelle liquidazioni periodiche se mancano i presupposti temporali o procedurali previsti.
- L'errata compensazione non è meramente formale quando produce il mancato pagamento o il ritardo nel pagamento dell'imposta alla scadenza, anche se il danno per l'Erario è temporaneo e il credito viene successivamente riconosciuto.
- La sanzione per omesso o tardivo versamento può applicarsi anche in assenza di una perdita definitiva di gettito, perché rileva il ritardato incasso e il conseguente deficit di cassa infrannuale.
- In situazioni analoghe, la difesa basata sulla successiva spettanza del credito può incidere eventualmente sulla quantificazione o su altri profili sanzionatori, ma non esclude di per sé l'illecito derivante dall'utilizzo anticipato.
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