Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17406/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha riconosciuto l'effettiva erronea indicazione della parte controricorrente nell'ordinanza n. 21738/2025 e ha disposto la correzione materiale, ordinando che la denominazione errata sia sostituita con quella corretta. Ha inoltre disposto l'annotazione dell'ordinanza di correzione in calce all'originale dell'ordinanza corretta e, richiamando Cass. Sez. Un. 29432/2024, non ha provveduto sulle spese.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente morale)

La controversia

La parte indicata come controricorrente nell'ordinanza della Corte di Cassazione ha chiesto la correzione di un errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., poiché nell'ordinanza n. 21738/2025 la sua denominazione era stata riportata erroneamente come "Maria SS.ma Assunta" invece della corretta denominazione "Maria SS.ma Annunziata", già risultante da tutti gli atti processuali richiamati (decreto ingiuntivo, sentenza d'appello e ricorso per cassazione). La controversia sostanziale non è esaminata nel merito: la decisione riguarda esclusivamente la rettifica dell'errore di identificazione della parte.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La disposizione è utilizzata come base per la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione.

  • Cass. Sez. Un. 29432/2024

    Richiamata per affermare che, nel procedimento di correzione dell'errore materiale, non va disposta alcuna statuizione sulle spese.

Massime di principio

  • L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, consistente nell'erronea indicazione di una parte, è correggibile mediante il procedimento previsto dall'art. 391-bis c.p.c. quando la corretta identificazione risulti chiaramente dagli atti di causa.
  • In sede di correzione dell'errore materiale, il giudice si limita alla rettifica dell'inesattezza formale senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione originaria.
  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.