Cassazione Civile, Ordinanza n. 17406/2026 del 02/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha riconosciuto l'effettiva erronea indicazione della parte controricorrente nell'ordinanza n. 21738/2025 e ha disposto la correzione materiale, ordinando che la denominazione errata sia sostituita con quella corretta. Ha inoltre disposto l'annotazione dell'ordinanza di correzione in calce all'originale dell'ordinanza corretta e, richiamando Cass. Sez. Un. 29432/2024, non ha provveduto sulle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente morale)
La controversia
La parte indicata come controricorrente nell'ordinanza della Corte di Cassazione ha chiesto la correzione di un errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., poiché nell'ordinanza n. 21738/2025 la sua denominazione era stata riportata erroneamente come "Maria SS.ma Assunta" invece della corretta denominazione "Maria SS.ma Annunziata", già risultante da tutti gli atti processuali richiamati (decreto ingiuntivo, sentenza d'appello e ricorso per cassazione). La controversia sostanziale non è esaminata nel merito: la decisione riguarda esclusivamente la rettifica dell'errore di identificazione della parte.
Norme richiamate
La disposizione è utilizzata come base per la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione.
Cass. Sez. Un. 29432/2024
Richiamata per affermare che, nel procedimento di correzione dell'errore materiale, non va disposta alcuna statuizione sulle spese.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, consistente nell'erronea indicazione di una parte, è correggibile mediante il procedimento previsto dall'art. 391-bis c.p.c. quando la corretta identificazione risulti chiaramente dagli atti di causa.
- In sede di correzione dell'errore materiale, il giudice si limita alla rettifica dell'inesattezza formale senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione originaria.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese.
Come è indicizzato
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