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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2487

Regolamento delegato (UE) 2025/2487 della Commissione, del 2 dicembre 2025, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori

Normativa europea32025R2487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna le soglie monetarie previste dalla direttiva 2009/81/CE per gli appalti nei settori della difesa e della sicurezza. L’intervento è finalizzato ad allineare tali importi alle soglie rivedute nel quadro dell’Accordo sugli appalti pubblici dell’OMC e della normativa UE collegata. Le nuove soglie sostituiscono quelle precedenti e si applicano dal 1o gennaio 2026. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Adeguamento delle soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori nei settori della difesa e della sicurezza ai valori aggiornati del diritto UE e dell’Accordo sugli appalti pubblici.

Ambito di applicazione

Si applica agli appalti di lavori, forniture e servizi disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE nei settori della difesa e della sicurezza, limitatamente alle soglie di valore che determinano l’assoggettamento alle procedure previste da tale direttiva. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; le nuove soglie si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2026. Restano fermi i meccanismi di pubblicazione del controvalore in valuta nazionale e le eventuali esclusioni già previste dalla direttiva di base, non modificate dal presente atto.

Adeguamento delle soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori nei settori della difesa e della sicurezza

Il regolamento delegato (UE) 2025/2487 interviene sulla direttiva 2009/81/CE per aggiornare le soglie di valore che determinano l’applicazione delle procedure di appalto nei settori della difesa e della sicurezza. L’aggiornamento risponde all’esigenza di mantenere l’allineamento con le soglie dell’Accordo sugli appalti pubblici dell’OMC e con il meccanismo di revisione previsto dalla normativa UE di settore.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama il fatto che l’Accordo sugli appalti pubblici, come modificato, è uno strumento plurilaterale volto alla reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. In tale contesto, l’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE impone l’allineamento delle soglie della direttiva con quelle dell’articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2014/25/UE, una volta riviste per riflettere le soglie dell’Accordo. Il regolamento si fonda sull’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/81/CE.

Ragioni dell’intervento e urgenza

Il testo precisa che la revisione delle soglie è periodica e che, per la direttiva 2014/25/UE, avviene ogni due anni con entrata in vigore il 1o gennaio. Per questo motivo, le soglie fissate dal presente regolamento per gli anni 2026 e 2027 devono applicarsi dal 1o gennaio 2026. La Commissione osserva inoltre che i dati necessari per il calcolo non erano disponibili al 1o settembre 2025; ciò ha impedito la pubblicazione all’inizio di novembre dei valori riveduti e dei relativi controvalori in valuta nazionale, rendendo necessario ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 66 ter della direttiva 2009/81/CE.

Modifica delle soglie della direttiva 2009/81/CE

L’articolo 1 modifica l’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE sostituendo le soglie originarie con nuovi importi:

  • alla lettera a), 443.000 EUR è sostituito da 432.000 EUR;
  • alla lettera b), 5.538.000 EUR è sostituito da 5.404.000 EUR.

Si tratta delle soglie rilevanti per stabilire quando gli appalti di lavori, forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza ricadono nel campo di applicazione delle regole UE armonizzate.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione sostanziale decorre solo dal 1o gennaio 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure nazionali di recepimento.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per amministrazioni aggiudicatrici, enti aggiudicatori e operatori economici attivi nel settore difesa e sicurezza, la modifica comporta una revisione dei parametri di soglia da utilizzare nella programmazione e gestione delle procedure di gara a partire dal 1o gennaio 2026. I professionisti dovranno quindi verificare, per ciascun affidamento, se il valore stimato superi le nuove soglie di 432.000 EUR e 5.404.000 EUR, tenendo conto del quadro normativo della direttiva 2009/81/CE come modificato.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle soglie di applicazione

L’articolo 1 modifica l’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE sostituendo: a) la soglia di 443.000 EUR con 432.000 EUR; b) la soglia di 5.538.000 EUR con 5.404.000 EUR. Si tratta delle soglie rilevanti per gli appalti di forniture, servizi e lavori nei settori della difesa e della sicurezza.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026. Le soglie aggiornate valgono quindi per gli anni 2026 e 2027, in coerenza con il ciclo di revisione biennale richiamato nei considerando.

Base giuridica e coordinamento con altre soglie UE

L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/81/CE. Il considerando richiama l’allineamento con le soglie dell’articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2014/25/UE, già riviste dal regolamento delegato (UE) 2025/2150, per garantire coerenza con le soglie dell’Accordo sugli appalti pubblici.

Motivazione procedurale e urgenza

La Commissione segnala che i dati necessari per il calcolo delle soglie non erano disponibili al 1o settembre 2025 e che, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE, le soglie rivedute e i relativi controvalori in valuta nazionale devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale all’inizio di novembre. Per tale ragione è stata utilizzata la procedura d’urgenza di cui all’articolo 66 ter della medesima direttiva.

Effetti giuridici del regolamento

L’articolo 2 ribadisce che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati, senza necessità di recepimento.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblicidifesa e sicurezzamercato interno

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