Ordinanza n. 4053/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del diniego di visto di reingresso adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul, emesso il 10.03.2026 e notificato il 23.03.2026, prot. n. 20260002207, nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale, compreso il provvedimento emesso della Questura di Bologna di rigetto del nulla osta alla concessione del visto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto di reingresso adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul, connesso al rigetto del nulla osta della Questura di Bologna
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto di reingresso adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul, chiedendone l’annullamento previa concessione di misure cautelari. Il diniego era connesso al precedente rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, del quale il ricorrente dichiara di avere avuto conoscenza il 18 novembre 2025, al momento dell’uscita dal territorio nazionale. In sede cautelare, il ricorrente non ha dimostrato di avere tempestivamente impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris. Con valutazione sommaria propria della fase cautelare, ha rilevato che il ricorrente non risulta avere tempestivamente impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, di cui aveva avuto conoscenza al momento dell’uscita dall’Italia. Tale provvedimento, non tempestivamente contestato, produce effetti ostativi al rilascio del visto di reingresso, poiché quest’ultimo presuppone la persistente efficacia del titolo di soggiorno oppure la pendenza del procedimento di rinnovo. Non è stata adottata alcuna misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, l’istanza cautelare è stata respinta per l’insussistenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il visto di reingresso presuppone la persistente efficacia del titolo di soggiorno oppure la pendenza del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno.
- Il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, se non tempestivamente impugnato, costituisce un elemento ostativo al rilascio del visto di reingresso.
- Nella fase cautelare, la mancata dimostrazione del fumus boni iuris, derivante dall’efficacia ostativa del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, giustifica il rigetto della domanda cautelare.
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