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Sentenza

Sentenza n. 3912/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania – Napoli relativa alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che aveva accertato il diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, per complessivi 2.000 euro. L'appello riguardava esclusivamente il capo sulle spese di lite: il TAR aveva liquidato 500 euro, oltre accessori e contributo unificato, mentre l'appellante deduceva la violazione dei parametri stabiliti dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, nonché degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., sostenendo che l'importo fosse inferiore ai minimi tariffari e non adeguatamente motivato. Il Ministero chiedeva il rigetto dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha ritenuto non corretta la quantificazione di 500 euro, perché inferiore ai valori risultanti dai parametri ministeriali anche considerando la riduzione applicabile. Ha precisato che la liquidazione delle spese costituisce esercizio di potere discrezionale, ma non può tradursi nell'attribuzione di somme meramente simboliche o sproporzionate rispetto all'attività professionale. La serialità e la non particolare complessità della controversia possono giustificare una riduzione del compenso, in quanto indici di minore impegno difensivo, ma non consentono di scendere al di sotto delle soglie minime previste dai parametri. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate in 800 euro, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 300 euro per il grado d'appello, oltre accessori e contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il Collegio ha richiamato, per la motivazione, precedenti sentenze della stessa Sezione su casi analoghi.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    «il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»

    I parametri ministeriali devono assicurare proporzione tra prestazione professionale e compenso; la discrezionalità giudiziale nella liquidazione è delimitata da soglie minime non derogabili.

  • d.m. n. 147/2022

    I valori parametrali, anche considerando la riduzione prevista dall'art. 4, comma 4, non consentivano una liquidazione pari a 500 euro; serialità e modesta complessità potevano giustificare una riduzione, ma non al di sotto delle soglie minime.

  • art. 4, comma 4, d.m. n. 147/2022

    La riduzione applicabile ai parametri non legittima una liquidazione inferiore ai valori minimi risultanti dal decreto.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dall'appellante in relazione alla regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Richiamato dall'appellante a sostegno dell'inderogabilità dei minimi relativi al compenso professionale.

Massime di principio

  • La liquidazione giudiziale delle spese processuali è espressione di discrezionalità, ma deve rispettare i parametri ministeriali e non può determinare un compenso meramente simbolico o sproporzionato rispetto all'attività professionale svolta.
  • La serialità e la non particolare complessità della controversia possono essere valorizzate per ridurre il compenso, in quanto indici di minore impegno difensivo, ma non consentono di scendere al di sotto delle soglie minime inderogabili previste dai parametri professionali applicabili.
  • Quando il giudice si discosta dalla regola della soccombenza nella regolazione delle spese processuali, è tenuto a motivare tale scelta; la mera quantificazione del compenso secondo i parametri rientra invece nel potere discrezionale giudiziale, entro i limiti della proporzionalità e delle soglie minime.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di litePersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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