Sentenza n. 1843/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento della comunicazione del -OMISSIS-dell’I.I.S. “-OMISSIS-” avente ad oggetto “comunicazione esito esami preliminari agli esami di maturità del -OMISSIS- maggio 2026” con cui la ricorrente è stata “non ammessa per il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento”; dei verbali di correzione e di scrutinio nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-.; dell’esito delle prove scritte e orali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non ammissione agli esami di maturità per mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento, unitamente ai verbali di correzione e scrutinio e agli esiti delle prove scritte e orali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La studentessa ha impugnato la comunicazione dell'istituto scolastico relativa alla non ammissione agli esami di maturità, motivata dal mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento, nonché i verbali di correzione e scrutinio e gli esiti delle prove scritte e orali. Dal testo non emergono ulteriori motivi di illegittimità specificamente articolati, poiché il giudizio è stato definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
A seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare d'urgenza, la ricorrente ha ripetuto le prove preselettive, risultando nuovamente non idonea. La difesa della ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i vizi dedotti o la legittimità degli atti scolastici impugnati. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa avvertenza alle parti, nell'ambito della camera di consiglio.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della minore e degli altri soggetti interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata insieme alla disciplina nazionale della privacy quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare gli interessati.
Massime di principio
- Quando, dopo l'adozione di una misura cautelare, il ricorrente ripete la prova o l'attività oggetto della controversia e dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse impedisce l'esame nel merito della legittimità degli atti impugnati, salvo che il giudice rilevi una diversa esigenza di decisione prevista dall'ordinamento, non risultante dal provvedimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2623/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2478/2026 - Catania, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1017/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1533/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1534/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 4209/2026 - Milano, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →