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Sentenza

Sentenza n. 555/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione cautelare, - della determinazione n. 267 in data 15 ottobre 2025, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese ha disposto di procedere alla revoca dell'aggiudicazione alla C.S.C. S.r.l.s. dei lavori di “Completamento della piscina comunale” progetto di sviluppo territoriale (PST) “Dal mare verso l'interno: itinerari del Terralbese e Linas” - PT-CRP-18/INT-42 CUP D13B19000010006 - CIG B30FE2F4CD" per un importo contrattuale pari a € 1.315.617,89, oltre IVA nella misura di legge di cui alla determinazione a firma dello stesso Responsabile n. 197 del 17 luglio 2025 e di procedere all'interpello del concorrente che segue in graduatoria la CSC; - di ogni altro atto antecedente, presupposto e comunque connesso, ed in specie: -della nota in data 30 luglio 2025 con la quale il RUP, nel comunicare all'odierna ricorrente l'aggiudicazione dei lavori in parola ha manifestato la propria intenzione, ai sensi dell'art. 25 del Bando/Disciplinare di gara nonché dell'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 2.6 del CSA, di procedere all'avvio anticipato dei lavori nelle more della stipula del contratto; - della nota con la quale il D.L. in data 29 agosto 2025, "in ossequio alla richiesta di procedere alla consegna dei lavori effettuata dal RUP con comunicazione prot. 4404 del 30 luglio 2025 e successive interlocuzioni per le vie brevi, in forza del provvedimento di aggiudicazione intervenuto con la determinazione n. 196 del 17 luglio 2025, nonché ai sensi dell'art. 25 del disciplinare di gara, e poiché il RUP intende procedere all'avvio anticipato dei lavori nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, c. 8 del Codice e dell'art. 2.6 del CSA", ha invitato l'impresa a presentarsi per la consegna il successivo 11 settembre alle ore 12:00, senza indicare quali lavorazioni avrebbero dovute essere avviate anticipatamente né perché e chiedendo all'Impresa la non meglio precisata documentazione prevista dal D.Lgs. n. 81/08; -della nota a firma del RUP prot. 4404 in data 30 settembre 2025, non conosciuta ma menzionata dal D.L. nella nota di cui sopra; - della nota in data 11 settembre 2025 con la quale il D.L. ha fissato la seconda convocazione per il giorno 23 settembre 2025; - del verbale di mancata consegna in data 23 settembre 2025 con il quale il D.L., preso atto dell'assenza dell'Impresa, ha ritenuto erroneamente che la "reiterata" assenza potesse configurare un grave inadempimento ai sensi dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, trasmettendolo al RUP per gli opportuni provvedimenti; - della nota prot. 5476 in data 26 settembre 2025 con la quale il RUP ha comunicato all'odierna ricorrente il "Preavviso di decadenza dall'aggiudicazione" assegnandole ex art. 10 bis della L.241/90 e ss.mm.ii. il termine di 5 giorni per controdedurre, avviando contemporaneamente il relativo procedimento; - della nota del RUP prot. 5532 in data 30 settembre 2025 con la quale il medesimo RUP ha riscontrato la lettera con la quale la CSC in pari data aveva controdedotto al preavviso di decadenza ribadendo i rilievi formulati nel preavviso, nonostante la disponibilità manifestata dall'Impresa; - della nota prot. n. 6193 in data 31 ottobre 2025 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese ha disposto di rigettare l'istanza di annullamento in autotutela della CSC della determinazione n. 297/2025 recante la revoca dell'aggiudicazione presentata dall'odierna ricorrente citando senza allegarla la nota del RUP in data 27 ottobre 2025, non conosciuta; - della medesima nota in data 27 ottobre 2025, non conosciuta, con la quale il RUP avrebbe confermato le ragioni della revoca "ritenendola proporzionata, giustificata da urgenza qualificata e da un grave inadempimento ex Codice dei contratti e della lex specialis, capitolato Speciale d'appalto", da parte dell'operatore economico CSC; - della relazione a firma del RUP in data 15 ottobre 2025 non conosciuta ma menzionata nel provvedimento di revoca; - di tutti gli ulteriori atti presupposti e connessi nonché degli eventuali atti successivi non conosciuti con i quali l'Unione del Comuni del Terralbese abbia nel frattempo proceduto ad interpellare l'operatore economico che segue in graduatoria la ricorrente e ad aggiudicare a quest'ultimo l'appalto per cui è causa. nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato dall'Unione dei Comuni del Terralbese in forza dell'interpello e per (ri)conseguire l'aggiudicazione dell'appalto a titolo di risarcimento in forma specifica, con subentro nel contratto di appalto eventualmente nelle more stipulato.

Giustizia amministrativa202501070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'aggiudicazione di lavori per il completamento di una piscina comunale e interpello del concorrente successivo in graduatoria

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa aggiudicataria ha impugnato la determinazione con cui la stazione appaltante aveva revocato l'aggiudicazione, ritenendo che la mancata partecipazione alle convocazioni per la consegna anticipata dei lavori configurasse un grave inadempimento. Sono stati censurati anche gli atti presupposti, tra cui le convocazioni alla consegna anticipata, il verbale di mancata consegna, il preavviso di decadenza, il rigetto delle controdeduzioni e gli ulteriori atti connessi. La ricorrente ha dedotto, in particolare, l'insussistenza di un grave inadempimento, l'assenza di una compiuta motivazione sulle ragioni di urgenza e sulle lavorazioni da avviare anticipatamente, nonché l'illegittimità della revoca alla luce del mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di stipulare il contratto entro trenta giorni dall'aggiudicazione. Dopo l'accoglimento della domanda cautelare, l'amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato e riattivato le procedure per la stipula del contratto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'annullamento in autotutela della revoca dell'aggiudicazione ha integralmente soddisfatto l'interesse caducatorio perseguito dalla ricorrente. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha valutato la soccombenza virtuale dell'amministrazione, richiamando quanto già rilevato nell'ordinanza cautelare. Ha ritenuto che l'esecuzione anticipata del contratto prima della stipula fosse subordinata alla presenza di motivate ragioni, che non erano state compiutamente rappresentate all'aggiudicataria nelle convocazioni per la consegna. Ha inoltre considerato rilevante l'inadempimento della stazione appaltante all'obbligo di stipulare il contratto entro trenta giorni dall'aggiudicazione: tale inerzia aveva inciso sulle capacità organizzative dell'impresa, che poteva legittimamente impiegarle altrove. La richiesta dell'impresa di disporre di un minimo lasso temporale per la consegna dei lavori non poteva quindi essere considerata indice di scarsa diligenza o inaffidabilità né costituire grave inadempimento. L'amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.500,00 per spese di lite, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 6, d.lgs. 36/2023

    consente l'esecuzione anticipata del contratto, prima della sua stipula, in presenza di motivate ragioni

    L'esecuzione anticipata richiede ragioni motivate, che devono essere compiutamente rappresentate all'aggiudicatario; la loro mancata indicazione impedisce di imputare all'operatore un grave inadempimento connesso alla mancata consegna anticipata.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Ha costituito la base normativa dell'annullamento in autotutela adottato dall'amministrazione, che ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È stato richiamato dall'amministrazione nel procedimento di preavviso di decadenza, senza che la sentenza ne faccia oggetto di autonoma decisione.

Massime di principio

  • L'esecuzione anticipata del contratto pubblico prima della stipula è legittima solo in presenza di ragioni motivate, che devono essere portate in modo compiuto a conoscenza dell'aggiudicatario, indicando le esigenze concrete che giustificano l'anticipazione.
  • La mancata partecipazione dell'aggiudicatario alla consegna anticipata dei lavori non integra di per sé un grave inadempimento quando l'amministrazione non abbia adeguatamente motivato le ragioni dell'urgenza e le lavorazioni da avviare.
  • L'inerzia della stazione appaltante nel rispettare il termine per la stipula del contratto può incidere sulle capacità organizzative dell'aggiudicatario; l'impiego di tali capacità in altre commesse, nelle more della stipula, non può essere automaticamente qualificato come indice di scarsa diligenza o inaffidabilità.
  • In caso di annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, la cessazione della materia del contendere consegue alla soddisfazione integrale dell'interesse caducatorio; le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, valutando l'illegittimità dell'atto che ha dato causa al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaEsecuzione del contratto pubblicoAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PASopravvenuta carenza di interesse

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