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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04817/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

La controversia riguardava lo scioglimento della comunione su un piano seminterrato di un edificio, nel quale era collocato un ex alloggio del custode. In primo grado il tribunale aveva ritenuto il bene non comodamente divisibile, poiché il frazionamento avrebbe fatto venire meno la destinazione a alloggio, e aveva quindi attribuito l'intero immobile a due intervenienti, condannandoli a corrispondere un conguaglio. In appello i soccombenti contestavano che il bene fosse indivisibile e che potesse essere assegnato integralmente ad altri, sostenendo che ciò li avrebbe privati del godimento e dell'amministrazione della cosa comune, che sarebbe stata necessaria l'unanimità dei partecipanti al condominio per sottrarre il bene all'uso comune, che la destinazione urbanistico-edilizia non consentiva comunque l'uso abitativo, che i criteri dell'art. 720 c.c. non autorizzavano l'assegnazione a chi non avesse la quota maggiore e che la domanda originaria dell'attrice fosse inammissibile o comunque tardivamente emendata. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi relativi agli artt. 1119 e 720 c.c., affermando che la nuova formulazione dell'art. 1119 c.c. non esclude la divisione giudiziale in assenza di consenso unanime, ma richiede che il bene, anche se diviso, conservi la sua destinazione; ha inoltre ritenuto inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione dei fatti e ha ribadito che l'istanza di attribuzione dell'immobile indivisibile ex art. 720 c.c. è una modalità attuativa della divisione, non una domanda autonoma.

La decisione

La Corte ha respinto tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla divisibilità del bene, valorizzando l'accertamento di merito secondo cui l'ex alloggio del custode, non essendo stata modificata la destinazione, non poteva essere frazionato senza perdere l'uso cui era destinato. Ha giudicato inammissibile il motivo sulla pretesa abitabilità urbanistica per difetto di decisività e per preclusione da doppia conforme. Ha respinto anche le censure sull'assegnazione del bene, osservando che il giudice di merito può individuare il bene indivisibile da attribuire nell'ambito del giudizio divisorio e che la relativa istanza non è una domanda ma una modalità di attuazione della divisione, proponibile anche in appello. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1119 c.c.

    La norma, come novellata, consente la divisione giudiziale delle parti comuni se la divisione non rende più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino; il consenso di tutti i partecipanti rileva solo per la divisione volontaria, non come preclusione assoluta alla divisione in sede giudiziale.

  • art. 1118 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela del diritto di comproprietà e del godimento della cosa comune.

  • art. 1117 c.c.

    Richiamato per la presunzione di comunione e per la qualificazione dell'ex alloggio del custode come bene comune condominiale.

  • art. 1117-ter c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la sottrazione all'uso comune richiederebbe una previa deliberazione dei partecipanti.

  • art. 1117-quater c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina delle modificazioni della destinazione d'uso delle parti comuni.

  • art. 1114 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nell'ambito delle norme sulla divisione della comunione.

  • art. 1116 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di scioglimento della comunione e applicazione delle norme sulla divisione.

  • art. 718 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere il diritto alla divisione in natura.

  • art. 720 c.c.

    La Corte ribadisce che, nel caso di bene immobile non comodamente divisibile, l'attribuzione dell'intero a uno dei condividenti è una modalità attuativa della divisione; la scelta del bene e dei soggetti assegnatari è rimessa al giudice di merito secondo gli elementi del caso concreto.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso volto a contestare la motivazione dell'appello, ma la censura è stata respinta.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte richiama la preclusione al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme, salvo specifica indicazione della diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione, in particolare ai nn. 3 e 5.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla supposta tardività della domanda attorea e della sua successiva emendazione.

  • artt. 784 e seguenti c.p.c.

    Richiamati nel motivo relativo alla divisione giudiziale.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle doglianze di legittimità costituzionale sulla compressione del diritto di proprietà e di difesa.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per lamentare la lesione del diritto di difesa.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti nelle censure di legittimità costituzionale.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la compressione del diritto di proprietà.

  • art. 1 Protocollo Addizionale CEDU

    Richiamato dai ricorrenti a tutela del diritto di proprietà.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel condominio, la divisione delle parti comuni può essere ammessa in sede giudiziale anche senza il consenso unanime di tutti i partecipanti, purché il bene, dopo la divisione, conservi l'idoneità all'uso cui è destinato e la divisione non renda più incomodo l'uso della cosa ai condomini.
  • La modifica dell'art. 1119 c.c. rafforza la tutela della comunione condominiale, ma non trasforma il consenso di tutti i partecipanti in un requisito assoluto e generale per ogni forma di divisione; tale consenso rileva piuttosto per la divisione volontaria.
  • Quando il bene comune ha una destinazione funzionale specifica e tale destinazione non è stata previamente modificata, il giudice può ritenere il bene indivisibile se il frazionamento ne farebbe perdere la funzione originaria.
  • Nel giudizio di divisione, l'attribuzione dell'immobile indivisibile a uno dei condividenti ai sensi dell'art. 720 c.c. è una modalità di attuazione della divisione, non una domanda autonoma, e può essere proposta o anche rinunciata nei gradi di merito.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto sulla divisibilità del bene quando la sentenza impugnata sia congruamente motivata; il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la specifica indicazione del fatto storico decisivo e, in caso di doppia conforme, il superamento della relativa preclusione processuale.

Come è indicizzato

MaterieComunioneParti comuniImpugnazioni
RamiDiritti realiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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