Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7237/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del Procuratore generale avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la decisione del Tribunale di Lamezia Terme di dichiarare non doversi procedere nei confronti di Vittorio Macchione e Vittorio Palermo, relativamente all'imputazione ex art. 416-bis c.p., per la parte di condotta fino al 28/11/2016, per difetto della condizione di procedibilità rappresentata dall'autorizzazione alla riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.). Il Procuratore generale sosteneva che l'omissione nella richiesta originaria di riapertura a carico di Macchione e Palermo fosse mera svista e che il decreto di riapertura del 11/06/2019 avesse richiamato e recepito tutti gli atti del procedimento precedente (compreso il decreto di archiviazione del 28/11/2016), sanando l'errore materiale e legittimando così la prosecuzione dell'azione penale anche per le condotte anteriori al 28/11/2016.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e ha confermato il principio applicato dai giudici di merito: il decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini del 18/01/2018 era stato emesso esclusivamente nei confronti di Carmelo Bagalà e non anche di Macchione e Palermo; la previsione autorizzatoria ha natura formale e non è possibile ricostruire ex post la volontà del pubblico ministero per estenderne gli effetti a soggetti non espressamente indicati. Ne consegue che l'azione penale è preclusa, per il periodo sino al 28/11/2016, nei confronti dei due resistenti in assenza della specifica autorizzazione; resta invece possibile procedere per condotte posteriori a tale data, in quanto il reato associativo è stato trattato come di durata. Il ricorso del Procuratore generale è dunque rigettato.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Norma sostanziale che disciplina il reato associativo contestato; la decisione delimita nel tempo la responsabilità per tale fattispecie fino alla data oggetto di archiviazione in mancanza di autorizzazione alla riapertura delle indagini

  • art. 414 c.p.p.

    Regola la condizione di procedibilità rappresentata dall'autorizzazione del giudice per la riapertura delle indagini dopo archiviazione; la Corte ha ribadito la natura formale e vincolante del decreto autorizzativo, che deve riferirsi espressamente ai medesimi soggetti e fatti per operare

  • art. 178 c.p.p.

    Norma sulla nullità degli atti processuali; la Corte indica che l'esercizio dell'azione penale in assenza della prescritta autorizzazione integra nullità assoluta rilevabile d'ufficio

  • art. 179 c.p.p.

    Collega il regime delle nullità al controllo d'ufficio e alla sanzione dell'insanabilità quando manca il presupposto del procedere

  • artt. 335, 407, 415 c.p.p.

    Norme richiamate dal Procuratore generale nell'impugnazione per dedurre violazione di legge; il Collegio non ha accolto le deduzioni poste a fondamento del ricorso, ritenendo prevalente l'interpretazione fornita dall'art. 414 e dalla giurisprudenza consolidata

  • Giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione (richiamate)

    l'azione penale non doveva essere iniziata

    Richiamo a precedenti orientamenti che sottolineano l'effetto preclusivo del decreto di archiviazione e la necessità della preventiva autorizzazione per riaprire indagini sui medesimi soggetti e fatti; questi precedenti sono stati utilizzati per confermare l'insanabilità della ripresa dell'azione in mancanza di autorizzazione

Massime di principio

  • La richiesta e il decreto di riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.) hanno natura formale: l'autorizzazione opera solo rispetto ai soggetti e ai fatti espressamente indicati e non può essere ricostruita o estesa ex post per sanare omissioni
  • Se esiste un decreto di archiviazione nei confronti di persone "note", l'azione penale successiva per gli stessi fatti e le stesse persone è preclusa fino all'ottenimento di una formale autorizzazione alla riapertura; la sua assenza comporta nullità assoluta rilevabile d'ufficio
  • Nei reati di durata (reato permanente o condotta perdurante) è possibile esercitare l'azione penale per condotte verificatesi in epoca successiva all'archiviazione senza la preventiva autorizzazione, ma non per la porzione di condotta già coperta dall'archiviazione se non vi è specifica riapertura per quei segmenti temporali e per quegli indagati
  • Un errore materiale o una svista nella richiesta del pubblico ministero vanno sanati formalmente: la correzione deve tradursi in un atto processuale idoneo (nuova richiesta e conseguente decreto autorizzatorio che indichi chiaramente i soggetti e i fatti) prima dell'avvio o della prosecuzione dell'azione penale
  • In fase istruttoria e nelle operazioni di riunione di procedimenti, occorre verificare espressamente che i decreti autorizzatori richiamino i numeri di fascicolo e i provvedimenti di archiviazione coinvolti, per evitare il rischio di preclusione procedurale per omissioni formali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.