Cassazione Penale, Sentenza n. 28349/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il caso riguarda un’istanza, proposta in sede esecutiva, di applicazione della disciplina della continuazione tra due precedenti condanne: una per rapina, lesioni, sequestro di persona e violazioni di disposizioni in materia di sorveglianza speciale e armi, e un’altra per rapina. Il tribunale di merito ha negato la continuazione valorizzando la distanza temporale tra i fatti, la diversità del modus operandi e il sopravvenuto stato detentivo intervenuto dopo uno dei reati. Il difensore ha ricorso deducendo: 1) nullità/invalidità del procedimento camerale per mancata notifica al condannato del decreto di fissazione dell’udienza, sostenendo che l’interessato era detenuto; 2) vizio motivazionale, assumendo che il lasso temporale tra i fatti fosse stato valutato in modo erroneo, poiché la distanza effettiva andava misurata dalla scarcerazione; 3) erronea applicazione dell’art. 81 c.p., perché dai precedenti e dalla serialità delle rapine emergerebbe un unico programma criminoso, non interrotto dalla detenzione intermedia e corroborato dall’omogeneità dei reati, tutti contro il patrimonio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché dagli atti risultava l’elezione di domicilio presso il difensore, al quale l’avviso di udienza era stato validamente notificato in qualità di domiciliatario. Ha ritenuto manifestamente infondati anche il secondo e il terzo motivo, osservando che la valutazione dell’unicità del disegno criminoso è apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile solo per motivazione illogica o mancante; nel caso concreto l’ordinanza impugnata aveva adeguatamente valorizzato la distanza cronologica, la diversità delle modalità esecutive e la detenzione intermedia, escludendo che si trattasse di reati già programmati nelle loro linee essenziali. Il ricorso è stato inoltre giudicato generico e meramente reiterativo di censure già disattese. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione richiede l’unicità del disegno criminoso, che va verificata anche in sede esecutiva sulla base di concreti indicatori; non basta la mera omogeneità tipologica dei reati o una generica propensione a delinquere.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La doglianza è inammissibile quando denuncia un’erronea applicazione di legge ma in realtà mira a una diversa ricostruzione dei fatti o presuppone circostanze smentite dagli atti.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
La censura è manifestamente infondata se la notificazione dell’avviso al domiciliatario è valida e l’asserita violazione processuale non sussiste in concreto.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è configurabile solo se la motivazione manchi, sia manifestamente illogica o non si confronti con i punti decisivi; non consente una rivalutazione del merito.
art. 616, comma 3, c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di continuazione, l’unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Per riconoscere la continuazione non è sufficiente che i reati siano omogenei o rientrino in una comune categoria criminosa: occorre che, già al momento del primo fatto, i successivi risultino programmati almeno nelle loro linee essenziali.
- La mera propensione a delinquere o un programma di vita criminale non coincide con il medesimo disegno criminoso; il primo descrive una disposizione generale, il secondo un progetto unitario e specifico.
- La detenzione intervenuta tra due fatti può costituire un indice ostativo alla continuazione, perché introduce una cesura idonea a far ritenere i successivi reati frutto di decisioni estemporanee e non di un piano originario.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione degli indici di continuazione attraverso una diversa lettura degli stessi fatti, più favorevole al ricorrente rispetto a quella già motivatamente accolta dal giudice di merito.
- La notifica dell’avviso di udienza al difensore domiciliatario è valida quando l’elezione di domicilio è stata regolarmente effettuata, poiché il domiciliatario è legittimato a ricevere gli atti destinati all’interessato.
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