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Circolare

Circolare numero 179 del 12-12-2002

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce i rapporti tra trattamento di integrazione salariale e svolgimento di attività lavorativa autonoma o subordinata, alla luce di successive pronunce della Corte di Cassazione. Viene confermato l'obbligo di comunicazione preventiva all'INPS dell'attività secondaria, per evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto il periodo di concessione. Sul piano sostanziale, la circolare precisa che non esiste un'incompatibilità assoluta, ma una diversa misura di incumulabilità a seconda che l'attività sia subordinata o autonoma, a tempo pieno o part-time, e della coincidenza temporale con il lavoro sospeso.

Compatibilità dell'integrazione salariale con attività lavorativa autonoma o subordinata

Compatibilità dell'integrazione salariale con attività lavorativa autonoma o subordinata

La circolare interviene sul coordinamento tra trattamento di integrazione salariale e svolgimento di attività lavorativa secondaria, prendendo atto degli orientamenti espressi dalla Corte di Cassazione e aggiornando i criteri precedentemente indicati dall'INPS. Il documento precisa che non viene affermata un'incompatibilità assoluta, ma una disciplina di incumulabilità variabile in base al tipo di attività svolta e alle caratteristiche del trattamento percepito.

Obbligo di comunicazione preventiva

Resta fermo il principio già previsto dall'art. 8, comma 5, della legge n. 160/1988: il lavoratore deve comunicare preventivamente alla Sede provinciale dell'Istituto lo svolgimento di attività lavorativa in concomitanza con l'integrazione salariale. Tale adempimento è richiesto per evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni per l'intero periodo di concessione.

Quadro normativo e principio di non assoluta incompatibilità

La circolare richiama il combinato disposto dell'art. 3 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788 e dell'art. 8, comma 4, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160. Da tali norme, secondo l'interpretazione recepita, non deriva una preclusione assoluta tra prestazioni integrative del salario e redditi da lavoro autonomo o subordinato. Ne consegue piuttosto una incumulabilità, totale o parziale, che dipende dalle concrete modalità di svolgimento dell'attività e dall'entità del reddito.

Lavoro subordinato a tempo pieno o part-time

Nel caso in cui l'integrazione salariale sia parametrata alla retribuzione perduta di un rapporto a tempo pieno, lo svolgimento di lavoro dipendente da parte del beneficiario comporta normalmente una incumulabilità totale, sia che il nuovo rapporto sia a tempo pieno sia che sia a tempo parziale. È però ammessa la prova di una retribuzione inferiore, circostanza che può dare luogo a una quota differenziale di integrazione salariale, quindi a una incumulabilità relativa.

Se invece il trattamento è riferito a un rapporto di lavoro a tempo parziale, la circolare distingue diverse ipotesi:

  • incumulabilità totale se il beneficiario svolge un altro lavoro subordinato a tempo pieno;
  • incumulabilità relativa se il nuovo lavoro è anch'esso part-time;
  • nessuna incumulabilità se l'attività part-time non coincide temporalmente con quella sospesa.

Attività autonoma durante la percezione della prestazione

Per l'attività autonoma, la circolare adotta un criterio specifico: non assumono rilevanza né il fatto che il lavoro sospeso sia part-time né il tempo che il lavoratore intende dedicare all'attività autonoma, poiché tale attività non è suscettibile di una precisa quantificazione temporale nel periodo di riferimento. In questa situazione, i redditi da lavoro autonomo sono incumulabili fino a concorrenza dell'importo dell'integrazione salariale, con conseguente riduzione proporzionale della prestazione.

Effetti pratici per la gestione delle prestazioni

Il documento, nel recepire gli orientamenti giurisprudenziali, fornisce un criterio operativo per la gestione dei casi di cumulo tra integrazione salariale e attività lavorativa. Per gli operatori, il punto centrale è distinguere tra:

  • lavoro subordinato a tempo pieno e part-time;
  • coincidenza o meno tra la nuova attività e quella sospesa;
  • attività autonoma, per la quale opera una regola di incumulabilità fino alla concorrenza dell'integrazione erogata.

Resta comunque essenziale, in tutti i casi, la preventiva comunicazione all'INPS dell'attività secondaria, quale presupposto per evitare la decadenza dal diritto alle prestazioni.

Punti principali

Obbligo di comunicazione preventiva

Resta ferma la necessità che il lavoratore comunichi preventivamente alla Sede provinciale dell'INPS lo svolgimento di un'attività lavorativa concomitante con il trattamento di integrazione salariale. La mancata comunicazione comporta la decadenza dal diritto alle prestazioni per tutto il periodo della concessione, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, della legge n. 160/1988.

Principio generale di compatibilità e incumulabilità

La circolare, anche in base all'art. 3 del D.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788 e all'art. 8, comma 4, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge n. 160/1988, esclude un'assoluta incompatibilità tra integrazione salariale e redditi da attività lavorativa autonoma o subordinata. È invece configurabile una incumulabilità, totale o parziale, che varia in funzione della natura e dell'entità del reddito percepito.

Lavoro subordinato e integrazione riferita a tempo pieno

Se l'integrazione salariale è commisurata alla retribuzione perduta di un rapporto a tempo pieno e il beneficiario svolge lavoro dipendente, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, l'incumulabilità è normalmente totale. Tuttavia, è ammessa la prova che la retribuzione effettiva sia inferiore, nel qual caso può spettare una quota differenziale di integrazione salariale, con incumulabilità relativa.

Lavoro subordinato e integrazione riferita a part-time

Quando il trattamento di integrazione salariale è riferito a un rapporto di lavoro a tempo parziale, l'incumulabilità è totale se il beneficiario svolge un'altra attività subordinata a tempo pieno. È invece relativa se il nuovo rapporto è a sua volta part-time. Non opera alcuna incumulabilità se l'attività part-time non coincide temporalmente con quella rimasta sospesa.

Attività autonoma durante l'integrazione salariale

Nel caso di attività autonoma svolta dal lavoratore in integrazione salariale, non rilevano né la natura part-time del lavoro sospeso né la quantità di tempo dedicata all'attività autonoma, poiché essa non è quantificabile temporalmente con precisione. In tale ipotesi, i proventi da lavoro autonomo sono incumulabili fino a concorrenza dell'importo dell'integrazione salariale, con conseguente riduzione proporzionale della prestazione.

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