Circolare numero 183 del 16-12-2002
SOMMARIO: Art.11, comma 1, dell’ordinanza del Ministero dell’Interno del 12 aprile 2002 n° 3196 (pubblicata sulla G.U. n. 92 del 19 aprile 2002); Soggetti interessati; Regioni interessate; Periodi contributivi oggetto della sospensione; Modalità di recupero; Adempimenti delle Sedi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi per le aziende agricole colpite da eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nelle regioni indicate dalle ordinanze del Ministero dell’Interno n. 3090/2000, 3092/2000 e 3095/2000. Il pagamento riprende dal 10 dicembre 2002 in forma rateale, senza sanzioni, interessi o altri oneri, con un numero di rate pari a otto volte la durata della sospensione. Sono indicati i soggetti beneficiari, le regioni e i periodi contributivi interessati, le facoltà di pagamento anticipato o in un numero inferiore di rate, le conseguenze del mancato pagamento di una rata e gli adempimenti richiesti alle Sedi, inclusa la scadenza del 15 gennaio 2003 per la presentazione delle domande.
Riscossione rateizzata dei contributi agricoli sospesi per eventi calamitosi
Riscossione dei contributi agricoli sospesi per eventi calamitosi
La circolare disciplina il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a favore delle imprese agricole colpite da eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nelle regioni individuate dalle ordinanze del Ministero dell’Interno n. 3090/2000, n. 3092/2000 e n. 3095/2000. Vengono precisati i soggetti beneficiari, i periodi interessati dalla sospensione, le modalità di rateizzazione del debito e gli adempimenti richiesti alle Sedi territoriali.
Quadro normativo e decorrenza del recupero
L’art. 11, comma 1, dell’Ordinanza del Ministero dell’Interno 12 aprile 2002, n. 3196, stabilisce che il recupero dei contributi sospesi avvenga a decorrere dal 10 dicembre 2002. Il versamento deve essere eseguito senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri, secondo una rateizzazione rapportata alla durata della sospensione.
Soggetti interessati
La disciplina riguarda:
- aziende agricole assuntrici di manodopera;
- aziende agricole autonome;
- piccoli coloni e compartecipanti familiari.
I destinatari devono essere residenti nei territori colpiti o avere sede operativa alla data dell’evento calamitoso. La sospensione si applica anche nei casi in cui abitazioni o immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, oppure abbiano subito danni superiori al 30% del valore dei beni, attestati con perizia giurata. Per l’ordinanza n. 3095/2000 la sospensione opera inoltre a favore delle persone giuridiche la cui attività produttiva abbia sede operativa in comuni o province rimasti isolati per assenza di collegamenti per oltre 30 giorni.
Regioni interessate
Le regioni beneficiarie della sospensione sono quelle colpite dagli eventi calamitosi richiamati dalle ordinanze ministeriali:
- Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, per l’ordinanza n. 3090/2000;
- Veneto e Calabria, per l’ordinanza n. 3092/2000;
- Friuli Venezia Giulia, Puglia, Toscana e Provincia autonoma di Trento, per l’ordinanza n. 3095/2000.
Periodi contributivi sospesi
Per ciascun territorio la circolare individua i periodi contributivi sospesi e le categorie interessate.
Per Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, la sospensione va dal 13 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001 e riguarda:
- per le aziende agricole assuntrici di manodopera: 2°, 3° e 4° trimestre 2000 e 1° e 2° trimestre 2001;
- per le aziende autonome (CD/CM/IATP): 3ª e 4ª rata 2000 e 1ª, 2ª e 3ª rata 2001;
- per piccoli coloni e compartecipanti familiari: 3ª e 4ª rata 2000 e 1ª, 2ª e 3ª rata 2001.
Per la Calabria, la sospensione va dal 12 settembre 2000 al 31 dicembre 2001 e comprende:
- per le aziende agricole assuntrici di manodopera: 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2000 e 1° e 2° trimestre 2001;
- per le aziende autonome (CD/CM/IATP): 2ª, 3ª e 4ª rata 2000 e 1ª, 2ª e 3ª rata 2001;
- per piccoli coloni e compartecipanti familiari: 2ª, 3ª e 4ª rata 2000 e 1ª, 2ª e 3ª rata 2001.
Per Friuli Venezia Giulia, Puglia, Toscana e Provincia autonoma di Trento, la sospensione va dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2001 e riguarda:
- per le aziende agricole assuntrici di manodopera: 2°, 3° e 4° trimestre 2000 e 1° e 2° trimestre 2001;
- per le aziende autonome (CD/CM/IATP): 3ª e 4ª rata 2000 e 1ª, 2ª e 3ª rata 2001;
- per piccoli coloni e compartecipanti familiari: 3ª e 4ª rata 2000 e 1ª, 2ª e 3ª rata 2001.
La sospensione non riguarda gli adempimenti dichiarativi, che restano dovuti: mod. DMAG, mod. ACC-1CF/PC e le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi, in quanto necessari all’aggiornamento delle posizioni assicurative.
Modalità di recupero
Il recupero dei contributi sospesi avviene in rate mensili calcolate in misura pari a otto volte il periodo di durata della sospensione. Ne derivano:
- 120 rate mensili per Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;
- 128 rate mensili per la Calabria;
- 112 rate mensili per Friuli Venezia Giulia, Toscana, Puglia e Provincia autonoma di Trento.
Il pagamento può essere effettuato anche in unica soluzione oppure in un numero di rate inferiore rispetto a quello previsto, previa richiesta del titolare dell’azienda tramite il modello di domanda "SOSP./AGR.", da presentare alla Sede competente con l’indicazione dei dati identificativi dell’azienda e la sottoscrizione della rateizzazione prescelta.
Effetti del mancato pagamento di una rata
La circolare precisa che il mancato versamento di una rata non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Esso costituisce invece una omissione contributiva limitata alla singola rata, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 116, commi 8-20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In tale ipotesi, le somme aggiuntive sono calcolate al tasso vigente alla data del pagamento e per il periodo intercorrente tra la scadenza della rata e il pagamento effettivo.
Adempimenti delle Sedi e gestione operativa
Le Sedi interessate devono prendere contatti urgenti con le Associazioni datoriali e gli Enti di Patronato, già informati a livello centrale, per illustrare la disciplina e sensibilizzare alla corretta compilazione delle domande di rateizzazione. Le domande devono essere acquisite entro il 15 gennaio 2003, così da consentire la predisposizione delle modalità di pagamento che saranno comunicate con successiva circolare.
Per la gestione delle partite sospese, la circolare richiama la procedura "gestione ex SCAU" introdotta dalla circolare n. 158 del 23 ottobre 2002. Le sigle da utilizzare sono:
- "SOSP4" per Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto;
- "SOSP5" per la Calabria;
- "SOSP6" per Friuli Venezia Giulia, Toscana, Puglia e Provincia autonoma di Trento.
Punti principali
Norma e finalità del recupero
L’art. 11, comma 1, dell’Ordinanza del Ministero dell’Interno 12 aprile 2002, n. 3196, definisce le modalità di riscossione dei contributi sospesi per eventi calamitosi nelle regioni interessate dalle ordinanze n. 3090/2000, n. 3092/2000 e n. 3095/2000. Il recupero decorre dal 10 dicembre 2002 ed è effettuato senza applicazione di sanzioni, interessi o altri oneri.
Soggetti destinatari della sospensione
La sospensione e il successivo recupero riguardano le aziende agricole assuntrici di manodopera e le aziende agricole autonome residenti nei territori colpiti o con sedi operative alla data degli eventi calamitosi. Sono compresi i casi in cui abitazioni o immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, ovvero abbiano subito danni superiori al 30% del valore dei beni, attestati da perizia giurata. Per l’ordinanza n. 3095/2000 la sospensione si estende anche alle persone giuridiche con attività produttiva nei comuni o province rimasti isolati per assenza di collegamenti per oltre 30 giorni.
Regioni interessate
Le regioni beneficiarie della sospensione sono: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna per l’ordinanza n. 3090/2000; Veneto e Calabria per l’ordinanza n. 3092/2000; Friuli Venezia Giulia, Puglia, Toscana e Provincia autonoma di Trento per l’ordinanza n. 3095/2000.
Periodi contributivi sospesi
Per Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto la sospensione va dal 13 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001 e riguarda, per le aziende agricole assuntrici di manodopera, i contributi dal 2° al 4° trimestre 2000 e dal 1° al 2° trimestre 2001; per le aziende autonome e per piccoli coloni e compartecipanti familiari, la 3ª e 4ª rata 2000 e la 1ª, 2ª e 3ª rata 2001. Per la Calabria la sospensione va dal 12 settembre 2000 al 31 dicembre 2001 e comprende, per le aziende agricole assuntrici di manodopera, il 1°-4° trimestre 2000 e il 1°-2° trimestre 2001; per aziende autonome e piccoli coloni/compartecipanti familiari, la 2ª, 3ª e 4ª rata 2000 e la 1ª-3ª rata 2001. Per Friuli Venezia Giulia, Puglia, Toscana e Provincia autonoma di Trento la sospensione va dal 1° novembre 2000 al 31 dicembre 2001 e riguarda, per le aziende agricole assuntrici di manodopera, il 2°-4° trimestre 2000 e il 1°-2° trimestre 2001; per aziende autonome e piccoli coloni/compartecipanti familiari, la 3ª e 4ª rata 2000 e la 1ª-3ª rata 2001.
Adempimenti dichiarativi esclusi dalla sospensione
La sospensione non riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali DMAG e annuali ACC-1CF/PC, né le denunce di variazione dei lavoratori autonomi, che restano necessarie per l’aggiornamento delle posizioni assicurative dei soggetti e dei lavoratori agricoli interessati.
Modalità di recupero e rateizzazione
Il recupero dei contributi sospesi avviene mediante rateazione pari a otto volte la durata della sospensione. Ciò comporta: 120 rate mensili per Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto; 128 rate mensili per la Calabria; 112 rate mensili per Friuli Venezia Giulia, Toscana, Puglia e Provincia autonoma di Trento. La rateizzazione opera senza aggravio di interessi, sanzioni o altri oneri.
Facoltà del contribuente e conseguenze dell’omesso pagamento
Il titolare dell’azienda può richiedere, mediante il modello di domanda "SOSP./AGR.", il pagamento in unica soluzione oppure in un numero di rate inferiore a quello previsto dalla legge. Il modello deve essere presentato alla Sede competente con i dati identificativi dell’azienda e con la sottoscrizione della rateizzazione richiesta. Il mancato pagamento di una rata non determina la decadenza dal beneficio della rateazione, ma costituisce omissione contributiva limitata alla singola rata, con applicazione delle sanzioni per mancato o ritardato pagamento ai sensi dell’art. 116, commi 8-20, della legge n. 388/2000. In tal caso le somme aggiuntive sono calcolate al tasso vigente alla data del pagamento, per il periodo tra la scadenza della rata e il pagamento effettivo.
Adempimenti delle Sedi e scadenze operative
Le Sedi interessate sono invitate a contattare con urgenza le Associazioni datoriali e gli Enti di Patronato, già informati a livello centrale, per illustrare la circolare e favorire l’esatta compilazione delle domande di rateizzazione. Le domande devono pervenire agli uffici entro il 15 gennaio 2003, così da consentire la predisposizione delle modalità di pagamento che saranno comunicate con successiva circolare.
Gestione informatica delle pratiche
Per l’acquisizione dei provvedimenti e delle domande si richiama la circolare n. 158 del 23 ottobre 2002, che ha previsto l’implementazione della procedura "gestione ex SCAU" per la gestione delle partite sospese. Le sigle accettate dalla procedura sono: "SOSP4" per Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto; "SOSP5" per la Calabria; "SOSP6" per Friuli Venezia Giulia, Toscana, Puglia e Provincia autonoma di Trento.
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